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TITOLO I
Denominazione, durata, scopi

ART. l
(Denominazione Durata)
È costituita un'associazione fra gli esercenti attività produttive e commerciali, nei diversi settori merceologici, e gli ausiliari del commercio della provincia di Siracusa denominata "Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Siracusa" di seguito denominata "Unione Provinciale""
La Unione Provinciale ha sede in Siracusa e può avere associazioni o delegazioni nei Comuni della Provincia.
La sua durata è illimitata. L'assemblea ne può determinare lo scioglimento.ART. 2
(Scopi)
La Unione Provinciale è l'espressione unitaria del terziario e rappresenta le imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi nonché tutte le altre piccole e medie imprese produttive nel territorio provinciale.
Essa nella propria autonomia, può aderire ad una Confederazione Nazionale accettandone lo Statuto, le cui le norme troveranno applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto.
La Unione Provinciale trae dai Soci i suoi poteri e si adopera per promuovere ed attuarne la volontà.
non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici.
Può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con gli scopi statutari.
La Unione della Provincia di Siracusa, inoltre nell'interesse generale dei settori del commercio, del turismo e dei servizi:
a) promuovere e tutela gli interessi morali, sociali ed economici dei Soci nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse; in caso di contrasto di interessi, effettua mediazione conciliatrice tra le componenti associative anche mediante attuazione di quanto previsto dal successivo art. 29;
c) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale e tecnica degli operatori e degli addetti al commercio, al turismo, ai servizi ed alle altre attività produttive. Pone in atto tutte le azioni necessarie alla formazione di aspiranti operatori nei predetti settori;
d) assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario;
e) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organizzazioni e commissioni, nelle quali la rappresentanza delle categorie economiche associate sia richiesta od omessa;
f) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra operatori del commercio, turismo, servizi, altre attività produttive e consumatori;
g) espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato;
h) presta agli associati direttamente o a mezzo terzi, tanto sul piano generale quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza in materia tecnico-legale, tecnico-amministrativa, contabile, tecnico-finanziaria.
A tal fine può assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo dei settori rappresentati, alla assistenza tecnica finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari.

TITOLO II
Soci, composizione, organizzazione


ART. 3
(Soci)
Possono far parte dell'Unione le persone o le società che esercitano un'attività commerciale, ausiliare del commercio, del turismo, dei servizi, dell'intermediazione, tutte le altre piccole e medie imprese produttive e dei pensionati di dette categorie produttive del terziario. Possono infine, aderire in qualità di aspiranti Soci, gli operatori e gli ausiliari dei predetti settori che si apprestano ad intraprendere un'attività economica nel territorio provinciale.
La qualità di socio non è cedibile ne trasmissibile
.
ART. 4
(Composizione ed organizzazione)
Costituiscono la Unione della Provincia di Siracusa le Organizzazioni territoriali di carattere generale ed i Sindacati provinciali di categoria operanti nei settori di cui all'art. 3.
Non può essere costituito, per ogni Comune più di una Organizzazione territoriale e più di un Sindacato per la stessa categoria.
Gli operatori e gli ausiliari dei settori di cui all'art. 3, aderiscono alla Unione Provinciale tramite le organizzazioni territoriali di carattere generale ed i sindacati di categoria.
I soci acquisiti dalla competente organizzazione territoriale di categoria sono contestualmente associati alla Unione provinciale.

ART. 5
(Ammissione a Soci)
Per far parte dell'Unione occorre fame domanda.
La domanda di ammissione a Socio sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa deve essere diretta all'Unione o all'Organizzazione territoriale o al singolo Sindacato e deve:
a) indicare la persona del titolare o del legale rappresentante;
b) indicare la data ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siracusa ed ogni altro elemento richiesto dai competenti organi ai fini dell'ammissione a socio;
c) indicare il settore merceologico nel quale l'impresa svolge la sua attività e la natura di tale attività: se commerciale, o ausiliare o turistica o dei servizi o di altri settori;
d) contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto.
Sulla domanda di ammissione del socio delibera la Giunta entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata. In difetto vige il principio del silenzio assenso.
Contro la delibera della Giunta, è ammesso entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
L'iscrizione decorre dalla data dell'accettazione da parte dell'Unione ed ha validità per l'intero anno solare e per i successivi qualora il socio non abbia proposto formale atto di dimissioni a mezzo lettera raccomandata o con altra dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale dell'Unione provinciale.
Le dimissioni comunicate nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno produrranno i loro effetti dall'inizio del secondo anno successivo a quello delle dimissioni stesse.
La qualifica di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare di quanto disposto dall'art. 6.

ART.6
(Diritti e obblighi dei Soci)
I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi dell'Unione e di esercitare i diritti sociali a condizione che siano in regola con le quote sociali.
I soci hanno l'obbligo del versamento dei seguenti contributi:
a) quota di iscrizione nella misura che sarà determinata dalla Giunta esecutiva da pagarsi al momento della iscrizione;
b) quota sociale annuale nella misura che sarà determinata dalla Giunta Esecutiva;
c) contributo interassociativo nonché gli altri eventuali contributi deliberati dalla Confederazione Nazionale cui aderisce l'Unione;
d) quota straordinaria deliberata dalla Giunta esecutiva per far fronte ad eccezionali necessità;
e) contributi integrativi deliberati dalla Giunta Esecutiva per l'espletamento di specifici servizi.
I Soci non possono compiere atti o assumere atteggiamenti contrastanti con le finalità dell'Unione, sotto pena dell'esclusione.
ART. 7
(Perdita della qualità di Socio)
La qualità del Socio si perde:
a) per lo scioglimento dell'Unione Provinciale deliberato dall'assemblea;
b) per dimissioni secondo i modi nei termini di cui al precedente art. 5 comma 6;
c) per esclusione deliberata dalla Giunta per: o gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi della Unione Provinciale";
o l'adozione di iniziative gravemente lesive degli interessi dell'Unione Provinciale;
o aver intrapreso qualsiasi iniziativa o azione giudiziaria contro l'Unione Provinciale e/o i suoi Organi legittimamente nominati;
o morosità fermo restando la facoltà di agire giudizialmente nei confronti del socio moroso per la riscossione dei contributi deliberati dagli Organi Statutari;
o la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta la ammissione, nei modi e nei termini di cui all'art. 5;
o qualsiasi altra violazione delle norme del presente Statuto. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia di ogni diritto sul patrimonio sociale.
I Soci esclusi non possono far nuovamente parte dell'Unione se non
viene rimossa la causa dell'esclusione stessa:

TITOLO III
Organizzazioni territoriali e di categoria


ART.8
(Organizzazioni Territoriali)
Sono strutture territoriali di carattere generale le Organizzazioni degli operatori e degli ausiliari del commercio, del turismo, dei servizi e delle altre attività produttive costituite nei comuni o in comprensori di Comuni.
Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 ed in particolare di quanto ivi previsto alla lettera h, la Giunta dell'Unione Provinciale può ripartire il territorio della provincia in specifiche aggregazioni sovracomunali, determinandone altresì natura, funzioni, competenze ed ambiti di servizio e assistenza.
Le organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo rappresentano e tutelano gli interessi delle imprese e degli operatori associati del commercio, del turismo e dei servizi che hanno nel territorio comunale e/o comprensoriale la sede principale o la succursale della loro attività.
Sono Organi le suddette Organizzazioni, l'Assemblea, il Consiglio, la Giunta ove prevista, ed il Presidente.
Lo Statuto delle strutture territoriali, che deve essere approvato dalla Giunta Provinciale per un giudizio di conformità sostanziale a quello dell'Unione Provinciale, stabilisce le modalità di convocazione dell'Assemblea, la composizione del Consiglio e dell'eventuale Giunta, nonché le modalità per la disciplina delle convocazioni delle riunioni e delle votazioni.
Gli statuti già approvati dalle strutture territoriali, antecedentemente al 30 giugno 2001, e non ancora approvati dalla Giunta dovranno essere a questa sottoposti, per il relativo giudizio di sostanziale conformità entro il 31 dicembre 2001.
Il Presidente rappresenta tutti gli operatori associati del territorio di competenza e, congiuntamente con il Consiglio e la Giunta, ove costituiti, ha poteri deliberativi sulle specifiche questioni che interessano i settori del commercio, del turismo e dei servizi, in conformità agli indirizzi economici - politico - sindacali della Unione Provinciale.

ART.9
(Organizzazioni di categoria)
I Sindacati di categoria di cui all'ari. 4, costituiti su delibera della Giunta Provinciale, raggruppano gli operatori associati di tutta la Provincia facenti parte dello stesso comparto merceologico, tutelano gli interessi delle singole categorie per cui sono costituiti, ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico.
Sono Organi dei Sindacati provinciali di categoria: l'Assemblea, il Consiglio, la Giunta ove prevista, ed il Presidente.
Lo Statuto del sindacato, che deve essere approvato dalla Giunta Provinciale per un giudizio di conformità sostanziale a quello dell'Unione Provinciale, stabilisce le modalità di convocazione dell'Assemblea, di composizione del Consiglio e della eventuale Giunta, nonché le modalità per la disciplina delle convocazioni, delle riunioni e delle votazioni.
Gli statuti già approvati dai sindacati provinciali di categoria, antecedentemente al 30 giugno 2001, e non ancora approvati dalla Giunta dovranno essere a questa sottoposti, per il relativo giudizio di sostanziale conformità entro il 31 dicembre 2001.
Il Presidente rappresenta le categorie raggruppate nel Sindacato e nell'ambito degli indirizzi generali di politica economica e sindacale della Unione Provinciale può proporre agli Organi Collegiali di essa l'assunzione di specifiche linee di politica organizzativa riguardanti questioni afferenti detta categoria.
ART. 10
(Sindacati di categoria)
I Soci vengono suddivisi dalla Giunta della Unione in Sindacati di categoria in relazione al settore merceologico ed alla natura dell'attività svolta da ciascuno di essi tanto all'ingrosso che al dettaglio.
La Giunta Esecutiva può costituire nuovi sindacati anche mediante scissione di quelli esistenti qualora ciò sia reso opportuno dalle specializzazioni in esse raggruppate e può altresì procedere all'unificazione di più sindacati in un nuovo sindacato.
In caso di scissione resterà in carica il rappresentante del sindacato a suo tempo eletto e si provvederà alla elezione integrativa entro il termine di 60 giorni degli Organi rappresentativi del nuovo sindacato.
In caso di unificazione si procederà entro il termine di 60 giorni alla elezione dei nuovi organi rappresentativi del sindacato unificato.
ART. 11
(Gruppi e Comitati)
Se non è costituito il Sindacato di categoria la Giunta dell'Unione all'atto dell'iscrizione del socio deve iscrivere lo stesso in un gruppo di categoria, che rimarrà tale fino a quando non assumerà le caratteristiche di sindacato.
Tutti i gruppi costituiti vengono coordinati in un unico sindacato che assume la denominazione di Sindacato attività varie.
Ogni gruppo può divenire sindacato di categoria se la Giunta dell'Unione ritiene che ci siano le condizioni oggettive per essere elevato a tale rango.
Condizione primaria a che un gruppo venga riconosciuto Sindacato di categoria è che abbia almeno 50 soci.
Sono organi dei gruppi di categoria l'Assemblea ed il Presidente che viene collaborato da due Consiglieri.
Per le modalità di convocazione dell'Assemblea e la nomina del Presidente e dei due Consiglieri nonché le modalità per la disciplina delle convocazioni, delle riunioni e delle votazioni si rimanda ai singoli statuti.
Il Presidente del Sindacato attività varie rappresenta tutti i gruppi in seno al Consiglio Direttivo dell'Unione.

ART. 12
(Comitati)
In seno all'Unione possono essere costituiti Comitati aventi particolari finalità per il raggiungimento di specifici scopi che abbiano carattere intersindacale o plurisindacale.
Per la costituzione di detti comitati, occorre la preventiva autorizzazione della Giunta della Unione, la quale concede il proprio assenso dopo aver accertato che le finalità o gli scopi del Comitato in essere non contrastino con la politica dei Sindacati di categoria. Unitamente all'esame di cui sopra la Giunta dell'Unione deve esaminare la bozza dell'atto costitutivo e dello Statuto ed approvarli.
ART. 13
(Obbligo di preventiva informazione e facoltà di intervento dell'Unione)
Le Organizzazioni territoriali e i Sindacati di categoria nello svolgimento di attività presso Enti, Organismi e Autorità locali, provinciali, nazionali e nell'organizzazione di convegni, assemblee, manifestazioni ecc., sono tenuti in ogni caso ad informare preventivamente l'Unione Provinciale stessa e concordare con essa le direttive da seguire.
Qualora l'Unione Provinciale accerti da parte di organizzazioni territoriali, di sindacati di categoria e comitati, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività nonché carente rappresentatività, potrà assumere la gestione diretta di ogni attività e, qualora lo reputi necessario nominare un delegato con pieni poteri secondo termini e modalità che seguono:
1) il Presidente, sentita la Giunta, può convocare l'Assemblea straordinaria di una Associazione territoriale o di un Sindacato di categoria o di un gruppo o di un comitato, qualora nella attività di questa si sia determinata una delle seguenti situazioni statutarie;
a) grave ritardo nel rinnovo degli organi statutari;
b) vizi che comportano la nullità dell'elezione degli organi statutari;
c) contrasto grave ed insanabile tra gli organi dell'Associazione;
d) dimissioni presentate da oltre metà dei componenti il Consiglio;
2) parimenti, sentita la Giunta, può nominare il Commissario di una Associazione territoriale, di un sindacato di categoria o di un gruppo o di un comitato nei seguenti casi:
a) quando ne è fatta richiesta motivata da un organo deliberante dell'Associazione stessa anche in assenza di una specifica norma in tal senso nello Statuto della Associazione:
b) quando sono disattese le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nella ipotesi di cui al precedente comma e perdura la situazione o la carenza che ne ha determinato la convocazione;
c) quando la rappresentatività dell'associazione non raggiunge il limite del 50% delle imprese che rientrano nella propria sfera di competenza organizzativa;
d) quando negli organi dell'Associazione si determina un contrasto che provoca gravi carenze di funzionalità e di tutela degli interessi rappresentati;
3) il Commissario ha tutti i poteri degli organi statutari dell'Associazione e deve convocare l'Assemblea per il rinnovo degli organi stessi entro sei mesi dalla sua nomina: Tale termine può essere prorogato per ulteriori sei mesi, con eventuale sostituzione del Commissario, qualora permangono le condizioni che hanno determinato il commissariamento.

ART. 14
(Osservanza delle deliberazioni e dello Statuto)
Le strutture territoriali, i sindacati di categoria, i gruppi e i comitati sono tenuti ad osservare tutte le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Unione Provinciale nonché tutte le disposizioni da questa emanate, nei limiti delle competenze statutarie, nonché ad osservare scrupolosamente e legalmente gli obblighi derivanti dal presente statuto.
ART. 15
(Divieti)
Alle strutture territoriali, alle organizzazioni sindacali ed ai comitati è fatto divieto di appartenere ad altri organismi sindacali aventi le medesime o analoghe finalità della Unione Provinciale e di accogliere, in qualità di soci, operatori singoli o raggruppati fra di loro facenti parte di altre Organizzazioni non aderenti alla Unione Provinciale ed aventi le stesse od analoghe finalità.

TITOLO IV
(Organi)

ART. 16
Sono Organi dell'Unione Provinciale:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
ART. 17
(Convocazione dell'assemblea e procedure per la convocazione)
1) L'assemblea generale è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote. È presieduta dal Presidente dell'Unione o da chi ne fa le veci. Il Presidente constata la validità dell'assemblea, nomina due scrutatori e un segretario che può essere scelto fra persone estranee ai componenti dell'assemblea. Nel caso in cui siano posti all'ordine del giorno argomenti relativi alla modifica dello Statuto o allo scioglimento della Unione Provinciale, il segretario dovrà essere un notaio;
2) Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente della Unione Provinciale o da chi ne fa le veci;
3) In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno entro il mese di giugno mediante lettera spedita a ciascun socio almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o mediante avviso da pubblicarsi nel numero del mese precedente alla data dell'assemblea nel periodico dell'Unione;
4) L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione;
5) L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria, con le stesse modalità previste al superiore punto 2), quando il Presidente dell'Unione Provinciale o il Consiglio ritengono opportuno o su domanda motivata del Consiglio dei Probiviri, oppure su richiesta di almeno un quinto dei componenti l'Assemblea che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno;
6) Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o da almeno un quinto dei componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro dieci giorni successivi, dal Collegio dei Probiviri;
7) In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata mediante lettera espresso con preavviso di almeno tre giorni.
ART. 18
(Funzionamento dell'Assemblea)
L'Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di giugno di ogni anno ed è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, fisicamente o per delega la metà dei Soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ogni Socio non può avere più di due deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti, fisicamente o per delega la metà dei Soci.
Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ogni Socio non può avere più di due deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità si intende respinta.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio palese - salvo che un quinto degli intervenuti richieda che si adotti un metodo diverso, nel quale caso l'assemblea delibererà circa il sistema di votazione.
Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salva diversa indicazione della maggioranza dei voti espressi dall'assemblea. In caso di parità di voto, si effettuerà apposito ballottaggio.
Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno la metà dei Soci con diritto dei voti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.
Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Il Consiglio Direttivo potrà anche deliberare regolamenti elettorali per la definizione di tempi, modalità e termini di presentazione delle candidature, anche di lista, e di svolgimento delle elezioni delle cariche sociali, nei limiti di quanto non diversamente disposto dal presente statuto.
Detti regolamenti potranno entrare in vigore decorso almeno un semestre dalla relativa adozione.

ART..19
(L'Assemblea) L'Assemblea è sovrana e in seduta ordinaria tra l'altro:
- stabilisce gli indirizzi di politica generale, approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione;
- elegge ogni quadriennio il Collegio dei revisori dei conti dell'Unione composto da tre membri effettivi e da due supplenti;
- elegge il Collegio dei Probiviri dell'Unione composto da tre membri effettivi e da due supplenti;
- approva il rendiconto a consuntivo ed il bilancio di previsione;
- delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che gli Organi riterranno di sottoporre ad essa;
- l'attribuisce la qualifica di Presidente o di Consigliere Onorario, eventualmente con
particolari attribuzioni, a persone che abbiano acquisito benemerenze nell'ambito della Organizzazione
L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
- le modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento dell'Unione Provinciale;
- la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione.
ART. 20
(Cariche sociali)
Le cariche sociali, non sono retribuite ed hanno la durata di quattro anni, salvo dimissioni o decadenza verificatesi per l'assenza del titolare da tré sedute consecutive senza giustificato motivo, la decadenza è deliberata dal Consiglio ai sensi dell'ari. 23, comma 1 lett. i) del presente Statuto.
In caso di vacanza di un membro di diritto del Consiglio, provvedere alla sostituzione pro-tempore l'organizzazione dalla quale proveniva il membro vacante; negli altri casi subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio provvedere alla cooptazione.
In caso di vacanza di un membro della Giunta provvedere alla sostituzione la stessa Giunta, mediante cooptazione approvata dal collegio dei revisori.
I membri così nominati resteranno in carica sino al successivo Consiglio che dovrà provvedere alla sostituzione sino alla scadenza dei restanti membri.
Possono essere eletti alle cariche sociali provinciali, comunali e di categoria, gli operatori e gli ausiliari del commercio, del turismo o dei servizi ed i soci titolari di piccole e medie imprese produttive; i legali rappresentanti o altra persona munita di procura speciale in caso di società di capitale aderenti; uno dei soci in caso di società di persone. Possono, altresì essere eletti, in luogo e sostituzione di essi, il compartecipante all'impresa familiare o un coadiuvante, purché munito di espressa delega da parte del titolare. Possono, altresì essere eletti alla carica di Presidente persone che abbiano acquisito benemerenze nell'ambito della Organizzazione, ancorché prive dei predetti requisiti.
Ogni candidatura alle cariche sociali provinciali, comunali e di categoria è subordinata al regolare versamento dei contributi associativi.
Allo stesso modo il mancato pagamento dei contributi associativi, nel triennio relativo all'avvenuta elezione, comporta l'automatica decadenza della carica sociale.
ART. 21
(Consiglio Direttivo)
Fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Unione Provinciale:
- il Presidente dell'Unione provinciale;
- i Presidenti delle Organizzazioni territoriali;
- i Presidenti dei Sindacati di Categoria;
- il Presidente dell'Unione del precedente periodo,
- un Rappresentante della grande distribuzione. Fanno altresì parte del Consiglio:
- tre membri eventualmente cooptati dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente, da scegliersi tra persone di notoria competenza m settori del commercio, del turismo dei servizi e degli ausiliari;
- i Consiglieri Onorari eventualmente nominati dall'Assemblea m numero massimo di due.
I Presidenti degli Enti collaterali partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
Il Presidente di Organizzazione territoriale o Sindacato componente può farsi rappresentare in seno al Consiglio per la durata della carica da un membro del Consiglio della sua Organizzazione.
La perdita, per qualsiasi motivo, della carica di Presidente Organizzazione territoriale o Sindacato comporta automaticamente decadenza da membro di diritto del Consiglio e di conseguenza da membro della Giunta. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di socio determina automaticamente la decadenza da qualsiasi carica seno alla Unione Provinciale.

ART. 22
(Procedure per la convocazione del Consiglio)
II Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione Provinciale, e lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che richiedano almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei probiviri.
Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta mancanza vi provvedere entro i successivi dieci giorni il Collegio Probiviri.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonche l'ordine del giorno della riunione.
La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni:
Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con avviso di almeno tre giorni.
Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che lo richiedano il Presidente oppure un terzo dei presenti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
ART. 23
(Compito del Consiglio)
II Consiglio nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
a) detta i criteri d'azione dell'Unione Provinciale;
b) elegge il Presidente e due Vice Presidenti;
c) elegge la Giunta;
d) approva e modifica i regolamenti interni;
e) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed
immobiliare, sull'accettazione dell'eredità e delle donazioni e, in generale, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione compresa la facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria;
f) delibera inappellabilmente su relazione del Presidente la decadenza delle cariche sociali dei membri degli organi statutari ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive.

ART. 24
(Commissioni Consiliari e Consulte)
Per la migliore trattazione dei problemi sottoposti alle decisioni degli Organi Collegiali, il Consiglio potrà sostituire nel proprio seno, delle Commissioni Consiliari con funzioni consultive eventualmente integrate da esperti.
Per assicurare la migliore trattazione dei problemi relativi a specifici elettori rappresentanti, il Consiglio può costituire delle Consulte.
Di dette consulte fanno parte di diritto i Consiglieri dell'Unione provinciale rappresentanti le Organizzazioni interessate agli specifici problemi e potranno essere integrati da un esponente delle altre organizzazioni che lo richiedano, ed eventualmente da esperti.
La composizione, i compiti e le attività delle Commissioni Consiliari e delle Consulte di cui sopra saranno disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

ART. 25 (Giunta)
La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione Provinciale, che la presiede, dai Vice Presidenti e da sei consiglieri eletti dal Consiglio, di cui due scelti fra i Presidenti territoriali. La Giunta:
a) adotta in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio riferendone alla prima adunanza dello stesso per la convalida del proprio operato;
b) provvede all'ordinaria amministrazione;
e) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Soci e ratifica quelli determinati dalla Confederazione nazionale a cui l'Unione Provinciale ha aderito ai sensi dell'art.2 comma 2 del presente Statuto,
d) dispone annualmente, la relazione politica e finanziaria nonché il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo,
e) delibera la costituzione o lo scioglimento dei Sindacati di categoria e delle .Organizzazioni territoriali definendone i rispettivi ambiti territoriali;
f) delibera sull'ammissione dei soci e ne dichiara la decadenza;
g) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi a persone di speciale competenza;
h) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Unione provinciale in consessi, enti o commissioni; ove sia richiesta particolare competenza tecnica- possono essere designati o nominati anche non soci;
i) assume e licenzia il personale;
l) nomina su proposta del Presidente il direttore o il segretario generale dell'Unione Provinciale, che partecipa alle riunioni degli organi Collegiali con parere consultivo;
k) nomina i Consiglieri che faranno parte della Giunta ENASCO.
La Giunta, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni due mesi, con preavviso di almeno otto giorni.
Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente e comunque con preavviso di almeno due giorni. In ogni caso la presenza totalitaria alle riunioni sana i vizi eventuali di convocazione. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti:
Non sono ammesse deleghe.
In caso di parità il voto del presidente è determinante.
ART. 26
(Il Presidente)
II Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare. Il Presidente:
o da esecuzioni alle deliberazioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio e della Giunta ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
o presiede le riunioni di Consiglio e di Giunta;
o ha facoltà di agire in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
o può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendessero necessari nell'interesse dell'organizzazione;
o vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
o redige la relazione politica da presentare alla Giunta ed alla Assemblea Generale;
o provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta e può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro convalida;
o designa fra i due Vice Presidenti eletti dal Consiglio il Vice Presidente Vicario.
ART. 27
(Vice Presidente)
II Presidente viene coadiuvato da due Vice Presidenti e, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
In caso di vacanza del posto di Presidente ne assume le funzioni, quale Presidente interinale il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla vacanza.

ART. 28
(Collegio dei Revisori dei Conti)
II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri: tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea per quattro anni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, riferendone all'Assemblea; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che dovrà essere scelto fra i membri effettivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione annuale sul rendiconto a consuntivo e su quello di previsione da presentare all'Assemblea generale in sede di approvazione degli stessi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà, con relazione motivata ed approvata a maggioranza, di convocare gli Organi Statutari dell'Unione Provinciale.
ART. 29
(Collegio dei Probiviri)
II Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri: tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, anche tra i non Soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L'Assemblea, all'atto della nomina, provvede anche alla designazione di un Presidente e di un sostituto tra i supplenti. La carica è incompatibile con ogni altra carica dell'Unione Provinciale.
Ogni e qualsiasi controversia tra soci, ex soci, o fra questi e l'associazione o i suoi organi, di natura disciplinare e non, o comunque in dipendenza del presente statuto, e quindi anche dei regolamenti emanati in dipendenza dello stesso, dovranno essere rimesse al giudizio esclusivo ed inappellabile del Collegio dei Probiviri.
Al Collegio possono essere inoltre sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi dell'Unione Provinciale e che riguardino l'applicazione del presente Statuto, degli Statuti degli Enti territoriali e delle Organizzazioni di Categoria e dei regolamenti interni.

TITOLO V
Patrimonio Sociale - Amministrazione - Bilanci

ART. 30
(Patrimonio)
II patrimonio sociale è formato:
a) da beni mobili e immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Unione Provinciale;
b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
I proventi dell'unione Provinciale sono formati da:
a) contributi sindacali ordinari;
b) contributi sindacali integrativi;
c) contributi sindacali straordinari;
d) oblazioni volontarie;
e) proventi vari.
E fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 31
(Esercizio sociale e bilancio)
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di giugno di ciascun anno è convocata l'assemblea per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'esercizio precedente e del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.
Sino all'approvazione del bilancio di previsione i competenti organi possono legittimamente disporre spese nei limiti delle previsioni per l'esercizio precedente.
ART. 32
(Scioglimento)
Lo scioglimento dell'Unione Provinicale è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria la quale, dovrà essere costituita da almeno quattro quinti dei Soci e delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettandone le modalità di liquidazione.
Il patrimonio dell'Unione che eventualmente residui alla liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentiti i competenti organi in materia.

ART. 33
(Direttore o segretario generale)
II Direttore o il segretario coadiuva il Presidente in ogni atto, sovraintende all'organizzazione ed alla disciplina degli uffici o dei servizi, che egli dirige e ne risponde al Presidente ed al Consiglio; su autorizzazione del Presidente, dispone per le spese e le riscossioni ordinarie o firma la corrispondenza ordinaria; funge da segretario in tutte le riunioni promosse dall'Unione Provinciale e designa i segretari dei vari sindacati provinciali di categoria.

ART. 34
(Norma transitoria)
In caso di controversia sull'applicazione del presente Statuto, è obbligatorio, adire esclusivamente il Collegio dei probiviri.
La Giunta dell'Unione Provinciale è delegata ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito delle osservazioni della Confederazione nazionale a cui aderirà l'Associazione.