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TITOLO
I
Denominazione, durata, scopi
ART. l
(Denominazione Durata)
È costituita un'associazione fra gli esercenti attività
produttive e commerciali, nei diversi settori merceologici,
e gli ausiliari del commercio della provincia di Siracusa denominata
"Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della
Provincia di Siracusa" di seguito denominata "Unione
Provinciale""
La Unione Provinciale ha sede in Siracusa e può avere
associazioni o delegazioni nei Comuni della Provincia.
La sua durata è illimitata. L'assemblea ne può
determinare lo scioglimento.ART. 2
(Scopi)
La Unione Provinciale è l'espressione unitaria del terziario
e rappresenta le imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi
nonché tutte le altre piccole e medie imprese produttive
nel territorio provinciale.
Essa nella propria autonomia, può aderire ad una Confederazione
Nazionale accettandone lo Statuto, le cui le norme troveranno
applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto.
La Unione Provinciale trae dai Soci i suoi poteri e si adopera
per promuovere ed attuarne la volontà.
non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti
politici.
Può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere regionale,
nazionale ed internazionale in armonia con gli scopi statutari.
La Unione della Provincia di Siracusa, inoltre nell'interesse
generale dei settori del commercio, del turismo e dei servizi:
a) promuovere e tutela gli interessi morali, sociali ed economici
dei Soci nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico
che privato;
b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e
la risoluzione dei problemi di comune interesse; in caso di
contrasto di interessi, effettua mediazione conciliatrice tra
le componenti associative anche mediante attuazione di quanto
previsto dal successivo art. 29;
c) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale
e tecnica degli operatori e degli addetti al commercio, al turismo,
ai servizi ed alle altre attività produttive. Pone in
atto tutte le azioni necessarie alla formazione di aspiranti
operatori nei predetti settori;
d) assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di
contratti collettivi e/o nella promozione di ogni altra intesa
od accordo di carattere economico o finanziario;
e) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti,
organizzazioni e commissioni, nelle quali la rappresentanza
delle categorie economiche associate sia richiesta od omessa;
f) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione
di controversie tra operatori del commercio, turismo, servizi,
altre attività produttive e consumatori;
g) espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato
dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato;
h) presta agli associati direttamente o a mezzo terzi, tanto
sul piano generale quanto su quello specifico delle singole
aziende, assistenza in materia tecnico-legale, tecnico-amministrativa,
contabile, tecnico-finanziaria.
A tal fine può assumere partecipazioni o promuovere la
costituzione di istituti, società, associazioni od enti
di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed
allo sviluppo dei settori rappresentati, alla assistenza tecnica
finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende
e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari.
TITOLO II
Soci, composizione, organizzazione
ART. 3
(Soci)
Possono far parte dell'Unione le persone o le società
che esercitano un'attività commerciale, ausiliare del
commercio, del turismo, dei servizi, dell'intermediazione, tutte
le altre piccole e medie imprese produttive e dei pensionati
di dette categorie produttive del terziario. Possono infine,
aderire in qualità di aspiranti Soci, gli operatori e
gli ausiliari dei predetti settori che si apprestano ad intraprendere
un'attività economica nel territorio provinciale.
La qualità di socio non è cedibile ne trasmissibile
.
ART. 4
(Composizione ed organizzazione)
Costituiscono la Unione della Provincia di Siracusa le Organizzazioni
territoriali di carattere generale ed i Sindacati provinciali
di categoria operanti nei settori di cui all'art. 3.
Non può essere costituito, per ogni Comune più
di una Organizzazione territoriale e più di un Sindacato
per la stessa categoria.
Gli operatori e gli ausiliari dei settori di cui all'art. 3,
aderiscono alla Unione Provinciale tramite le organizzazioni
territoriali di carattere generale ed i sindacati di categoria.
I soci acquisiti dalla competente organizzazione territoriale
di categoria sono contestualmente associati alla Unione provinciale.
ART. 5
(Ammissione a Soci)
Per far parte dell'Unione occorre fame domanda.
La domanda di ammissione a Socio sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante dell'impresa deve essere diretta all'Unione
o all'Organizzazione territoriale o al singolo Sindacato e deve:
a) indicare la persona del titolare o del legale rappresentante;
b) indicare la data ed il numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Siracusa ed ogni altro elemento richiesto dai competenti
organi ai fini dell'ammissione a socio;
c) indicare il settore merceologico nel quale l'impresa svolge
la sua attività e la natura di tale attività:
se commerciale, o ausiliare o turistica o dei servizi o di altri
settori;
d) contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del
presente Statuto.
Sulla domanda di ammissione del socio delibera la Giunta entro
60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta la deliberazione
sarà notificata con lettera raccomandata. In difetto
vige il principio del silenzio assenso.
Contro la delibera della Giunta, è ammesso entro 30 giorni
dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei probiviri,
che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
L'iscrizione decorre dalla data dell'accettazione da parte dell'Unione
ed ha validità per l'intero anno solare e per i successivi
qualora il socio non abbia proposto formale atto di dimissioni
a mezzo lettera raccomandata o con altra dichiarazione sottoscritta
da consegnare presso la sede legale dell'Unione provinciale.
Le dimissioni comunicate nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno
produrranno i loro effetti dall'inizio del secondo anno successivo
a quello delle dimissioni stesse.
La qualifica di Socio comporta l'accettazione del presente Statuto
ed in particolare di quanto disposto dall'art. 6.
ART.6
(Diritti e obblighi dei Soci)
I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi dell'Unione
e di esercitare i diritti sociali a condizione che siano in
regola con le quote sociali.
I soci hanno l'obbligo del versamento dei seguenti contributi:
a) quota di iscrizione nella misura che sarà determinata
dalla Giunta esecutiva da pagarsi al momento della iscrizione;
b) quota sociale annuale nella misura che sarà determinata
dalla Giunta Esecutiva;
c) contributo interassociativo nonché gli altri eventuali
contributi deliberati dalla Confederazione Nazionale cui aderisce
l'Unione;
d) quota straordinaria deliberata dalla Giunta esecutiva per
far fronte ad eccezionali necessità;
e) contributi integrativi deliberati dalla Giunta Esecutiva
per l'espletamento di specifici servizi.
I Soci non possono compiere atti o assumere atteggiamenti contrastanti
con le finalità dell'Unione, sotto pena dell'esclusione.
ART. 7
(Perdita della qualità di Socio)
La qualità del Socio si perde:
a) per lo scioglimento dell'Unione Provinciale deliberato dall'assemblea;
b) per dimissioni secondo i modi nei termini di cui al precedente
art. 5 comma 6;
c) per esclusione deliberata dalla Giunta per: o gravi contrasti
con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti
Organi della Unione Provinciale";
o l'adozione di iniziative gravemente lesive degli interessi
dell'Unione Provinciale;
o aver intrapreso qualsiasi iniziativa o azione giudiziaria
contro l'Unione Provinciale e/o i suoi Organi legittimamente
nominati;
o morosità fermo restando la facoltà di agire
giudizialmente nei confronti del socio moroso per la riscossione
dei contributi deliberati dagli Organi Statutari;
o la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta
la ammissione, nei modi e nei termini di cui all'art. 5;
o qualsiasi altra violazione delle norme del presente Statuto.
La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia di
ogni diritto sul patrimonio sociale.
I Soci esclusi non possono far nuovamente parte dell'Unione
se non
viene rimossa la causa dell'esclusione stessa:
TITOLO III
Organizzazioni territoriali e di categoria
ART.8
(Organizzazioni Territoriali)
Sono strutture territoriali di carattere generale le Organizzazioni
degli operatori e degli ausiliari del commercio, del turismo,
dei servizi e delle altre attività produttive costituite
nei comuni o in comprensori di Comuni.
Ai fini dell'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 ed in
particolare di quanto ivi previsto alla lettera h, la Giunta
dell'Unione Provinciale può ripartire il territorio della
provincia in specifiche aggregazioni sovracomunali, determinandone
altresì natura, funzioni, competenze ed ambiti di servizio
e assistenza.
Le organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo rappresentano
e tutelano gli interessi delle imprese e degli operatori associati
del commercio, del turismo e dei servizi che hanno nel territorio
comunale e/o comprensoriale la sede principale o la succursale
della loro attività.
Sono Organi le suddette Organizzazioni, l'Assemblea, il Consiglio,
la Giunta ove prevista, ed il Presidente.
Lo Statuto delle strutture territoriali, che deve essere approvato
dalla Giunta Provinciale per un giudizio di conformità
sostanziale a quello dell'Unione Provinciale, stabilisce le
modalità di convocazione dell'Assemblea, la composizione
del Consiglio e dell'eventuale Giunta, nonché le modalità
per la disciplina delle convocazioni delle riunioni e delle
votazioni.
Gli statuti già approvati dalle strutture territoriali,
antecedentemente al 30 giugno 2001, e non ancora approvati dalla
Giunta dovranno essere a questa sottoposti, per il relativo
giudizio di sostanziale conformità entro il 31 dicembre
2001.
Il Presidente rappresenta tutti gli operatori associati del
territorio di competenza e, congiuntamente con il Consiglio
e la Giunta, ove costituiti, ha poteri deliberativi sulle specifiche
questioni che interessano i settori del commercio, del turismo
e dei servizi, in conformità agli indirizzi economici
- politico - sindacali della Unione Provinciale.
ART.9
(Organizzazioni di categoria)
I Sindacati di categoria di cui all'ari. 4, costituiti su delibera
della Giunta Provinciale, raggruppano gli operatori associati
di tutta la Provincia facenti parte dello stesso comparto merceologico,
tutelano gli interessi delle singole categorie per cui sono
costituiti, ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico.
Sono Organi dei Sindacati provinciali di categoria: l'Assemblea,
il Consiglio, la Giunta ove prevista, ed il Presidente.
Lo Statuto del sindacato, che deve essere approvato dalla Giunta
Provinciale per un giudizio di conformità sostanziale
a quello dell'Unione Provinciale, stabilisce le modalità
di convocazione dell'Assemblea, di composizione del Consiglio
e della eventuale Giunta, nonché le modalità per
la disciplina delle convocazioni, delle riunioni e delle votazioni.
Gli statuti già approvati dai sindacati provinciali di
categoria, antecedentemente al 30 giugno 2001, e non ancora
approvati dalla Giunta dovranno essere a questa sottoposti,
per il relativo giudizio di sostanziale conformità entro
il 31 dicembre 2001.
Il Presidente rappresenta le categorie raggruppate nel Sindacato
e nell'ambito degli indirizzi generali di politica economica
e sindacale della Unione Provinciale può proporre agli
Organi Collegiali di essa l'assunzione di specifiche linee di
politica organizzativa riguardanti questioni afferenti detta
categoria.
ART. 10
(Sindacati di categoria)
I Soci vengono suddivisi dalla Giunta della Unione in Sindacati
di categoria in relazione al settore merceologico ed alla natura
dell'attività svolta da ciascuno di essi tanto all'ingrosso
che al dettaglio.
La Giunta Esecutiva può costituire nuovi sindacati anche
mediante scissione di quelli esistenti qualora ciò sia
reso opportuno dalle specializzazioni in esse raggruppate e
può altresì procedere all'unificazione di più
sindacati in un nuovo sindacato.
In caso di scissione resterà in carica il rappresentante
del sindacato a suo tempo eletto e si provvederà alla
elezione integrativa entro il termine di 60 giorni degli Organi
rappresentativi del nuovo sindacato.
In caso di unificazione si procederà entro il termine
di 60 giorni alla elezione dei nuovi organi rappresentativi
del sindacato unificato.
ART. 11
(Gruppi e Comitati)
Se non è costituito il Sindacato di categoria la Giunta
dell'Unione all'atto dell'iscrizione del socio deve iscrivere
lo stesso in un gruppo di categoria, che rimarrà tale
fino a quando non assumerà le caratteristiche di sindacato.
Tutti i gruppi costituiti vengono coordinati in un unico sindacato
che assume la denominazione di Sindacato attività varie.
Ogni gruppo può divenire sindacato di categoria se la
Giunta dell'Unione ritiene che ci siano le condizioni oggettive
per essere elevato a tale rango.
Condizione primaria a che un gruppo venga riconosciuto Sindacato
di categoria è che abbia almeno 50 soci.
Sono organi dei gruppi di categoria l'Assemblea ed il Presidente
che viene collaborato da due Consiglieri.
Per le modalità di convocazione dell'Assemblea e la nomina
del Presidente e dei due Consiglieri nonché le modalità
per la disciplina delle convocazioni, delle riunioni e delle
votazioni si rimanda ai singoli statuti.
Il Presidente del Sindacato attività varie rappresenta
tutti i gruppi in seno al Consiglio Direttivo dell'Unione.
ART. 12
(Comitati)
In seno all'Unione possono essere costituiti Comitati aventi
particolari finalità per il raggiungimento di specifici
scopi che abbiano carattere intersindacale o plurisindacale.
Per la costituzione di detti comitati, occorre la preventiva
autorizzazione della Giunta della Unione, la quale concede il
proprio assenso dopo aver accertato che le finalità o
gli scopi del Comitato in essere non contrastino con la politica
dei Sindacati di categoria. Unitamente all'esame di cui sopra
la Giunta dell'Unione deve esaminare la bozza dell'atto costitutivo
e dello Statuto ed approvarli.
ART. 13
(Obbligo di preventiva informazione e facoltà di intervento
dell'Unione)
Le Organizzazioni territoriali e i Sindacati di categoria nello
svolgimento di attività presso Enti, Organismi e Autorità
locali, provinciali, nazionali e nell'organizzazione di convegni,
assemblee, manifestazioni ecc., sono tenuti in ogni caso ad
informare preventivamente l'Unione Provinciale stessa e concordare
con essa le direttive da seguire.
Qualora l'Unione Provinciale accerti da parte di organizzazioni
territoriali, di sindacati di categoria e comitati, gravi inosservanze
delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività
nonché carente rappresentatività, potrà
assumere la gestione diretta di ogni attività e, qualora
lo reputi necessario nominare un delegato con pieni poteri secondo
termini e modalità che seguono:
1) il Presidente, sentita la Giunta, può convocare l'Assemblea
straordinaria di una Associazione territoriale o di un Sindacato
di categoria o di un gruppo o di un comitato, qualora nella
attività di questa si sia determinata una delle seguenti
situazioni statutarie;
a) grave ritardo nel rinnovo degli organi statutari;
b) vizi che comportano la nullità dell'elezione degli
organi statutari;
c) contrasto grave ed insanabile tra gli organi dell'Associazione;
d) dimissioni presentate da oltre metà dei componenti
il Consiglio;
2) parimenti, sentita la Giunta, può nominare il Commissario
di una Associazione territoriale, di un sindacato di categoria
o di un gruppo o di un comitato nei seguenti casi:
a) quando ne è fatta richiesta motivata da un organo
deliberante dell'Associazione stessa anche in assenza di una
specifica norma in tal senso nello Statuto della Associazione:
b) quando sono disattese le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria
nella ipotesi di cui al precedente comma e perdura la situazione
o la carenza che ne ha determinato la convocazione;
c) quando la rappresentatività dell'associazione non
raggiunge il limite del 50% delle imprese che rientrano nella
propria sfera di competenza organizzativa;
d) quando negli organi dell'Associazione si determina un contrasto
che provoca gravi carenze di funzionalità e di tutela
degli interessi rappresentati;
3) il Commissario ha tutti i poteri degli organi statutari dell'Associazione
e deve convocare l'Assemblea per il rinnovo degli organi stessi
entro sei mesi dalla sua nomina: Tale termine può essere
prorogato per ulteriori sei mesi, con eventuale sostituzione
del Commissario, qualora permangono le condizioni che hanno
determinato il commissariamento.
ART. 14
(Osservanza delle deliberazioni e dello Statuto)
Le strutture territoriali, i sindacati di categoria, i gruppi
e i comitati sono tenuti ad osservare tutte le deliberazioni
adottate dagli Organi dell'Unione Provinciale nonché
tutte le disposizioni da questa emanate, nei limiti delle competenze
statutarie, nonché ad osservare scrupolosamente e legalmente
gli obblighi derivanti dal presente statuto.
ART. 15
(Divieti)
Alle strutture territoriali, alle organizzazioni sindacali ed
ai comitati è fatto divieto di appartenere ad altri organismi
sindacali aventi le medesime o analoghe finalità della
Unione Provinciale e di accogliere, in qualità di soci,
operatori singoli o raggruppati fra di loro facenti parte di
altre Organizzazioni non aderenti alla Unione Provinciale ed
aventi le stesse od analoghe finalità.
TITOLO IV
(Organi)
ART. 16
Sono Organi dell'Unione Provinciale:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
ART. 17
(Convocazione dell'assemblea e procedure per la convocazione)
1) L'assemblea generale è costituita dai soci in regola
con il pagamento delle quote. È presieduta dal Presidente
dell'Unione o da chi ne fa le veci. Il Presidente constata la
validità dell'assemblea, nomina due scrutatori e un segretario
che può essere scelto fra persone estranee ai componenti
dell'assemblea. Nel caso in cui siano posti all'ordine del giorno
argomenti relativi alla modifica dello Statuto o allo scioglimento
della Unione Provinciale, il segretario dovrà essere
un notaio;
2) Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono
convocate dal Presidente della Unione Provinciale o da chi ne
fa le veci;
3) In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta
l'anno entro il mese di giugno mediante lettera spedita a ciascun
socio almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza
o mediante avviso da pubblicarsi nel numero del mese precedente
alla data dell'assemblea nel periodico dell'Unione;
4) L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno,
l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora
dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale
seconda convocazione;
5) L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria,
con le stesse modalità previste al superiore punto 2),
quando il Presidente dell'Unione Provinciale o il Consiglio
ritengono opportuno o su domanda motivata del Consiglio dei
Probiviri, oppure su richiesta di almeno un quinto dei componenti
l'Assemblea che, in tal caso, devono presentare uno schema di
ordine del giorno;
6) Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio
o dal Collegio dei Probiviri o da almeno un quinto dei componenti
l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni
dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione
verrà effettuata, entro dieci giorni successivi, dal
Collegio dei Probiviri;
7) In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata
mediante lettera espresso con preavviso di almeno tre giorni.
ART. 18
(Funzionamento dell'Assemblea)
L'Assemblea ordinaria è convocata entro il mese di giugno
di ogni anno ed è validamente costituita, in prima convocazione,
quando siano presenti, fisicamente o per delega la metà
dei Soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione,
l'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ogni Socio non può
avere più di due deleghe. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta.
Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la
parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni
segrete la proposta si intende respinta.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in
prima convocazione, quando siano presenti, fisicamente o per
delega la metà dei Soci.
Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione,
l'assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ogni Socio non può
avere più di due deleghe. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza assoluta.
Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole
di almeno tre quarti dei Soci presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso
di parità di voti si ripete la votazione e, se fosse
confermata la parità si intende respinta.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta
le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio
palese - salvo che un quinto degli intervenuti richieda che
si adotti un metodo diverso, nel quale caso l'assemblea delibererà
circa il sistema di votazione.
Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione
segreta, salva diversa indicazione della maggioranza dei voti
espressi dall'assemblea. In caso di parità di voto, si
effettuerà apposito ballottaggio.
Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando
siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno
la metà dei Soci con diritto dei voti e in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.
Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza
dei votanti.
Il Consiglio Direttivo potrà anche deliberare regolamenti
elettorali per la definizione di tempi, modalità e termini
di presentazione delle candidature, anche di lista, e di svolgimento
delle elezioni delle cariche sociali, nei limiti di quanto non
diversamente disposto dal presente statuto.
Detti regolamenti potranno entrare in vigore decorso almeno
un semestre dalla relativa adozione.
ART..19
(L'Assemblea) L'Assemblea è sovrana e in seduta ordinaria
tra l'altro:
- stabilisce gli indirizzi di politica generale, approva il
bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione;
- elegge ogni quadriennio il Collegio dei revisori dei conti
dell'Unione composto da tre membri effettivi e da due supplenti;
- elegge il Collegio dei Probiviri dell'Unione composto da tre
membri effettivi e da due supplenti;
- approva il rendiconto a consuntivo ed il bilancio di previsione;
- delibera su ogni altro argomento di particolare importanza
che gli Organi riterranno di sottoporre ad essa;
- l'attribuisce la qualifica di Presidente o di Consigliere
Onorario, eventualmente con
particolari attribuzioni, a persone che abbiano acquisito benemerenze
nell'ambito della Organizzazione
L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
- le modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento dell'Unione Provinciale;
- la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione.
ART. 20
(Cariche sociali)
Le cariche sociali, non sono retribuite ed hanno la durata di
quattro anni, salvo dimissioni o decadenza verificatesi per
l'assenza del titolare da tré sedute consecutive senza
giustificato motivo, la decadenza è deliberata dal Consiglio
ai sensi dell'ari. 23, comma 1 lett. i) del presente Statuto.
In caso di vacanza di un membro di diritto del Consiglio, provvedere
alla sostituzione pro-tempore l'organizzazione dalla quale proveniva
il membro vacante; negli altri casi subentrerà il primo
dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio provvedere alla
cooptazione.
In caso di vacanza di un membro della Giunta provvedere alla
sostituzione la stessa Giunta, mediante cooptazione approvata
dal collegio dei revisori.
I membri così nominati resteranno in carica sino al successivo
Consiglio che dovrà provvedere alla sostituzione sino
alla scadenza dei restanti membri.
Possono essere eletti alle cariche sociali provinciali, comunali
e di categoria, gli operatori e gli ausiliari del commercio,
del turismo o dei servizi ed i soci titolari di piccole e medie
imprese produttive; i legali rappresentanti o altra persona
munita di procura speciale in caso di società di capitale
aderenti; uno dei soci in caso di società di persone.
Possono, altresì essere eletti, in luogo e sostituzione
di essi, il compartecipante all'impresa familiare o un coadiuvante,
purché munito di espressa delega da parte del titolare.
Possono, altresì essere eletti alla carica di Presidente
persone che abbiano acquisito benemerenze nell'ambito della
Organizzazione, ancorché prive dei predetti requisiti.
Ogni candidatura alle cariche sociali provinciali, comunali
e di categoria è subordinata al regolare versamento dei
contributi associativi.
Allo stesso modo il mancato pagamento dei contributi associativi,
nel triennio relativo all'avvenuta elezione, comporta l'automatica
decadenza della carica sociale.
ART. 21
(Consiglio Direttivo)
Fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Unione Provinciale:
- il Presidente dell'Unione provinciale;
- i Presidenti delle Organizzazioni territoriali;
- i Presidenti dei Sindacati di Categoria;
- il Presidente dell'Unione del precedente periodo,
- un Rappresentante della grande distribuzione. Fanno altresì
parte del Consiglio:
- tre membri eventualmente cooptati dal Consiglio stesso, su
proposta del Presidente, da scegliersi tra persone di notoria
competenza m settori del commercio, del turismo dei servizi
e degli ausiliari;
- i Consiglieri Onorari eventualmente nominati dall'Assemblea
m numero massimo di due.
I Presidenti degli Enti collaterali partecipano alle sedute
del Consiglio con voto consultivo.
Il Presidente di Organizzazione territoriale o Sindacato componente
può farsi rappresentare in seno al Consiglio per la durata
della carica da un membro del Consiglio della sua Organizzazione.
La perdita, per qualsiasi motivo, della carica di Presidente
Organizzazione territoriale o Sindacato comporta automaticamente
decadenza da membro di diritto del Consiglio e di conseguenza
da membro della Giunta. La perdita, per qualsiasi motivo, della
qualifica di socio determina automaticamente la decadenza da
qualsiasi carica seno alla Unione Provinciale.
ART. 22
(Procedure per la convocazione del Consiglio)
II Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione Provinciale,
e lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte
le volte che richiedano almeno un terzo dei suoi componenti
o il Collegio dei probiviri.
Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto
numero dei componenti o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente
deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione
della richiesta mancanza vi provvedere entro i successivi dieci
giorni il Collegio Probiviri.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo,
del giorno, dell'ora, nonche l'ordine del giorno della riunione.
La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni:
Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche
telefonicamente con avviso di almeno tre giorni.
Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni
palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende
il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta
si intende respinta.
Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che lo
richiedano il Presidente oppure un terzo dei presenti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza
di un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
ART. 23
(Compito del Consiglio)
II Consiglio nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
a) detta i criteri d'azione dell'Unione Provinciale;
b) elegge il Presidente e due Vice Presidenti;
c) elegge la Giunta;
d) approva e modifica i regolamenti interni;
e) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione
di patrimonio mobiliare ed
immobiliare, sull'accettazione dell'eredità e delle donazioni
e, in generale, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione
compresa la facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea
straordinaria;
f) delibera inappellabilmente su relazione del Presidente la
decadenza delle cariche sociali dei membri degli organi statutari
ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive.
ART. 24
(Commissioni Consiliari e Consulte)
Per la migliore trattazione dei problemi sottoposti alle decisioni
degli Organi Collegiali, il Consiglio potrà sostituire
nel proprio seno, delle Commissioni Consiliari con funzioni
consultive eventualmente integrate da esperti.
Per assicurare la migliore trattazione dei problemi relativi
a specifici elettori rappresentanti, il Consiglio può
costituire delle Consulte.
Di dette consulte fanno parte di diritto i Consiglieri dell'Unione
provinciale rappresentanti le Organizzazioni interessate agli
specifici problemi e potranno essere integrati da un esponente
delle altre organizzazioni che lo richiedano, ed eventualmente
da esperti.
La composizione, i compiti e le attività delle Commissioni
Consiliari e delle Consulte di cui sopra saranno disciplinati
da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
ART. 25 (Giunta)
La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione Provinciale,
che la presiede, dai Vice Presidenti e da sei consiglieri eletti
dal Consiglio, di cui due scelti fra i Presidenti territoriali.
La Giunta:
a) adotta in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del
Consiglio riferendone alla prima adunanza dello stesso per la
convalida del proprio operato;
b) provvede all'ordinaria amministrazione;
e) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Soci e ratifica
quelli determinati dalla Confederazione nazionale a cui l'Unione
Provinciale ha aderito ai sensi dell'art.2 comma 2 del presente
Statuto,
d) dispone annualmente, la relazione politica e finanziaria
nonché il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo,
e) delibera la costituzione o lo scioglimento dei Sindacati
di categoria e delle .Organizzazioni territoriali definendone
i rispettivi ambiti territoriali;
f) delibera sull'ammissione dei soci e ne dichiara la decadenza;
g) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi
a persone di speciale competenza;
h) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti
dell'Unione provinciale in consessi, enti o commissioni; ove
sia richiesta particolare competenza tecnica- possono essere
designati o nominati anche non soci;
i) assume e licenzia il personale;
l) nomina su proposta del Presidente il direttore o il segretario
generale dell'Unione Provinciale, che partecipa alle riunioni
degli organi Collegiali con parere consultivo;
k) nomina i Consiglieri che faranno parte della Giunta ENASCO.
La Giunta, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo,
del giorno, mese ed anno e dell'ora, nonché l'ordine
del giorno della riunione, è convocata dal Presidente
ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta
ogni due mesi, con preavviso di almeno otto giorni.
Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire anche
telefonicamente e comunque con preavviso di almeno due giorni.
In ogni caso la presenza totalitaria alle riunioni sana i vizi
eventuali di convocazione. Le deliberazioni della Giunta sono
prese a maggioranza dei votanti e sono valide se sono adottate
con la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti:
Non sono ammesse deleghe.
In caso di parità il voto del presidente è determinante.
ART. 26
(Il Presidente)
II Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di
legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare.
Il Presidente:
o da esecuzioni alle deliberazioni dell'Assemblea Generale,
del Consiglio e della Giunta ed adotta i provvedimenti necessari
per il conseguimento dei fini sociali;
o presiede le riunioni di Consiglio e di Giunta;
o ha facoltà di agire in giudizio e nomina avvocati e
procuratori alle liti;
o può compiere tutti gli atti, che non siano demandati
dallo Statuto ad altri organi, che si rendessero necessari nell'interesse
dell'organizzazione;
o vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
o redige la relazione politica da presentare alla Giunta ed
alla Assemblea Generale;
o provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del
Consiglio e della Giunta e può sostituirsi alla Giunta
ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti
assunti alla prima adunanza successiva per la loro convalida;
o designa fra i due Vice Presidenti eletti dal Consiglio il
Vice Presidente Vicario.
ART. 27
(Vice Presidente)
II Presidente viene coadiuvato da due Vice Presidenti e, in
caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente
Vicario.
In caso di vacanza del posto di Presidente ne assume le funzioni,
quale Presidente interinale il Vice Presidente Vicario, il quale
procede alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni
dalla vacanza.
ART. 28
(Collegio dei Revisori dei Conti)
II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque
membri: tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea
per quattro anni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo
sulla regolarità amministrativa e contabile, riferendone
all'Assemblea; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni
del Consiglio e della Giunta.
In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a
nominare nel suo seno un Presidente che dovrà essere
scelto fra i membri effettivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione annuale
sul rendiconto a consuntivo e su quello di previsione da presentare
all'Assemblea generale in sede di approvazione degli stessi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha facoltà, con relazione
motivata ed approvata a maggioranza, di convocare gli Organi
Statutari dell'Unione Provinciale.
ART. 29
(Collegio dei Probiviri)
II Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri:
tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, anche tra
i non Soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L'Assemblea, all'atto della nomina, provvede anche alla designazione
di un Presidente e di un sostituto tra i supplenti. La carica
è incompatibile con ogni altra carica dell'Unione Provinciale.
Ogni e qualsiasi controversia tra soci, ex soci, o fra questi
e l'associazione o i suoi organi, di natura disciplinare e non,
o comunque in dipendenza del presente statuto, e quindi anche
dei regolamenti emanati in dipendenza dello stesso, dovranno
essere rimesse al giudizio esclusivo ed inappellabile del Collegio
dei Probiviri.
Al Collegio possono essere inoltre sottoposte tutte le questioni
che non siano riservate agli altri organi dell'Unione Provinciale
e che riguardino l'applicazione del presente Statuto, degli
Statuti degli Enti territoriali e delle Organizzazioni di Categoria
e dei regolamenti interni.
TITOLO V
Patrimonio Sociale - Amministrazione - Bilanci
ART. 30
(Patrimonio)
II patrimonio sociale è formato:
a) da beni mobili e immobili e valori che a qualsiasi titolo
vengano in legittimo possesso dell'Unione Provinciale;
b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino
a che non siano erogate.
I proventi dell'unione Provinciale sono formati da:
a) contributi sindacali ordinari;
b) contributi sindacali integrativi;
c) contributi sindacali straordinari;
d) oblazioni volontarie;
e) proventi vari.
E fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 31
(Esercizio sociale e bilancio)
L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Entro il mese di giugno di ciascun anno è convocata l'assemblea
per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo
all'esercizio precedente e del bilancio di previsione per l'esercizio
in corso.
Sino all'approvazione del bilancio di previsione i competenti
organi possono legittimamente disporre spese nei limiti delle
previsioni per l'esercizio precedente.
ART. 32
(Scioglimento)
Lo scioglimento dell'Unione Provinicale è deliberato
dall'Assemblea in seduta straordinaria la quale, dovrà
essere costituita da almeno quattro quinti dei Soci e delibererà
con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà
alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettandone
le modalità di liquidazione.
Il patrimonio dell'Unione che eventualmente residui alla liquidazione
dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, sentiti i competenti organi
in materia.
ART. 33
(Direttore o segretario generale)
II Direttore o il segretario coadiuva il Presidente in ogni
atto, sovraintende all'organizzazione ed alla disciplina degli
uffici o dei servizi, che egli dirige e ne risponde al Presidente
ed al Consiglio; su autorizzazione del Presidente, dispone per
le spese e le riscossioni ordinarie o firma la corrispondenza
ordinaria; funge da segretario in tutte le riunioni promosse
dall'Unione Provinciale e designa i segretari dei vari sindacati
provinciali di categoria.
ART. 34
(Norma transitoria)
In caso di controversia sull'applicazione del presente Statuto,
è obbligatorio, adire esclusivamente il Collegio dei
probiviri.
La Giunta dell'Unione Provinciale è delegata ad apportare
allo Statuto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito
delle osservazioni della Confederazione nazionale a cui aderirà
l'Associazione.
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