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Conversione
decreto legge 223/06 (cd decreto Bersani-Visco) – modifiche
apportate dal Senato
Il Senato della Repubblica ha approvato, in prima lettura, il
maxiemendamento interamente sostitutivo degli articoli del disegno
di legge di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223 – cd. decreto Bersani-Viscco sul quale il Governo
ha posto la questione di fiducia.
Il maxiemendamento ha recepito le modifiche introdotte durante
l’esame in Commissione Bilancio ed ha introdotto qualche
altra integrazione al testo.
Riassumiamo, di seguito, il contenuto delle disposizioni di
più diretto interesse per i settori rappresentati, quali
risultanti al termine dell’esame da parte del Senato.
Ricordiamo infine che, con la presentazione del maxiemendamento
su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, gli articoli
originari sono sostituiti da un articolo unico composto di centinaia
di commi per la cui numerazione ufficiale dovremo attendere
necessariamente il coordinamento formale che avverrà
al momento della trasmissione del testo alla Camera.
COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE
Il Senato è intervenuto sull’art. 3 originario
del decreto chiarendo che l’abolizione di limiti e prescrizioni
per l’esercizio dell’attività (distanze minime,
registri abilitanti, quote di mercato predefinite, ecc.) è
riferita soltanto alle attività di somministrazione di
alimenti e bevande e alle attività commerciali come individuate
dal D.Lgs. 114/98 vale a dire:
• commercio all’ingrosso;
• commercio al dettaglio;
• forme speciali di vendita al dettaglio (vendita a favore
dei dipendenti, circoli privati, ecc.).
Restano pertanto esclusi:
farmacie;
tabaccai;
gestori impianti carburanti;
produttori agricoli;
artigiani.
Per quanto riguarda le edicole, pur non essendo espressamente
citate dal D. Lgs. 114/98, va ricordato che, a seguito della
sperimentazione di qualche anno fa che consentì la vendita
di giornali e riviste in bar, supermercati, ecc. (legge 108/99
e successivo D.Lgs. 170/01), i punti vendita della stampa quotidiana
e periodica (cioè le edicole) sono stati distinti in
esclusivi e non esclusivi.
Soltanto questi ultimi sono soggetti alla disciplina generale
del D.Lgs. 114/98 in virtù del richiamo contenuto nell’art.
9 comma, 1, D.Lgs. 170/01.
E’ stato altresì chiarito in modo espresso che
sono fatti salvi i requisiti professionali riguardanti il settore
alimentare (con ciò confermando anche la permanenza dei
due settori alimentare e non alimentare) e il settore della
somministrazione di alimenti e bevande.
La precisazione è importante perché consente di
non vanificare un sistema di corsi professionali largamente
diffuso a livello regionale.
Per la somministrazione, la formulazione sembra poter far salvi
i corsi attualmente istituiti anche se non più finalizzati
all’iscrizione nel REC (che resta abolito).
E’ stata confermata esplicitamente la distinzione tra
settore alimentare e non alimentare.
In tema di vendite promozionali risulta il seguente quadro:
• non può essere fissato alcun tipo di divieto
(né generale né particolare);
• non possono essere imposte autorizzazioni preventive;
• non possono essere imposti limiti temporali o quantitativi;
• restano legittimi limiti temporali e quantitativi nei
periodi immediatamente precedenti i saldi ma limitatamente ai
medesimi prodotti.
E’ stato aggiunto infine un ulteriore divieto che ha l’effetto
di consentire il consumo immediato dei prodotti di gastronomia
presso gli esercizi di vicinato e legittima l’uso di locali
o arredi dell’azienda con la sola esclusione del servizio
assistito di somministrazione e ferma restando l’osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Nel corso dell’esame presso la Camera e, comunque, in
sede di circolare interpretativa, la Confederazione si adopererà
per la precisazione delle limitazioni alle vendite promozionali
nonché, relativamente al consumo immediato dei prodotti
di gastronomia, per la precisazione della nozione di locali
e arredi dell’azienda.
PANIFICI
La dichiarazione di inizio attività per l’apertura,
trasferimento o trasformazione di un nuovo panificio dovrà
essere corredata dall’indicazione del responsabile che
assicura l’utilizzo di materie prime conformi alle norme
vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e
di sicurezza nei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto
finito.
Si consente inoltre anche ai panifici il consumo immediato dei
prodotti di propria produzione con la sola esclusione del servizio
assistito di somministrazione e ferma restando l’osservanza
delle prescrizioni igienico- sanitarie.
Inoltre entro 1 anno saranno emanate nuove disposizioni volte
a disciplinare:
• la denominazione di panificio che sarà riservata
alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione
del pane;
• la denominazione di “pane fresco” che sarà
riservata al pane prodotto secondo un processo di produzione
continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento,
alla surgelazione o alla conservazione prolungata, fatto salvo
l’impiego di tecniche destinate al solo rallentamento
del processo di lievitazione;
• l’adozione della dicitura “pane conservato”
con l’indicazione dello stato e del metodo di conservazione,
delle modalità di confezionamento e di vendita e delle
eventuali modalità di conservazione e di consumo.
DISTRIBUZIONE DI FARMACI
E’ stato precisato che la vendita al pubblico dei farmaci
da banco o di automedicazione e di quelli non soggetti a prescrizione
medica presso gli esercizi commerciali dovrà essere effettuata,
oltre che in un apposito reparto, anche alla presenza e con
l’assistenza personale e diretta al cliente di un farmacista
iscritto all’ordine.
ABROGAZIONE DI COMMISSIONI
Resta confermata la soppressione delle commissioni
• sull’autorizzazione all’insediamento dei
pubblici esercizi;
• sull’esame dei ricorsi per gli agenti di affari
in mediazione;
• sull’iscrizione al ruolo degli agenti di affari
in mediazione;
• sull’iscrizione al ruolo e tenuta del medesimo
per gli agenti e rappresentanti di commercio;
• sull’esame dei ricorsi della commissione per gli
agenti e rappresentanti di commercio.
Resta altresì confermato il divieto, per i rappresentanti
di categorie aventi un interesse diretto nelle materie rilevate,
di far parte dei Comitati tecnici per la rilevazione degli usi
commerciali.
DISPOSIZIONI FISCALI EX ART 35 (MISURE DI CONTRASTO
DELL’EVASIONE E DELL’ELUSIONE FISCALE)
— Aliquota IVA delle consumazioni obbligatorie nelle discoteche
Le consumazioni obbligatorie presso discoteche e sale da ballo
scontano l’IVA del 20%, non più quella del 10%.
— Accertamento del valore degli immobili
Gli uffici dell’amministrazione finanziaria, in caso di
cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze,
possono procedere a rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA
ed II. DD. basandosi sul valore normale dell’immobile
oggetto della vendita, ossia il prezzo mediamente praticato
per un bene della stessa specie.
— Reverse charge per le prestazioni rese dal subappaltatore
L’IVA relativa alle prestazioni di servizi, compresa la
prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività
di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti
dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, deve
essere versata non da colui che emette la fattura (società
subappaltatrice), ma da colui che riceve la prestazione (società
che ha preso l’appalto di costruzione o ristrutturazione).
Tale meccanismo, c.d. reverse charge, si applicherà alle
prestazioni effettuate successivamente all’ottenimento
dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.
E’ stata, comunque, prevista la possibilità per
i soggetti interessati alle nuove disposizioni, di applicare
le norme che consentono al contribuente di chiedere in tutto
o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile se d’importo
superiore a lire cinque milioni di lire (€ 2582,28). Tale
possibilità è data all’atto della presentazione
della dichiarazione, quando il contribuente esercita esclusivamente
o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione
di operazioni soggette all’imposta con aliquote inferiori
a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.
Viene inoltre confermata la possibilità per i soggetti
subappaltatori di effettuare la compensazione infrannuale, prevedendo
inoltre, un aumento del limite dei crediti di imposta compensabili,
dal vecchio importo, espresso ancora in lire e pari ad 1 miliardo,
a 1 milione di euro per anno solare qualora il volume d’affari
realizzato nell’anno precedente è costituito per
almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti
di subappalto.
— Sanzioni penali in caso di omesso versamento dell’IVA
Viene introdotta una nuova fattispecie delittuosa: chiunque
non versa l’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale,
entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al
periodo d'imposta successivo, è punito con la reclusione
da uno a tre anni. Medesima sanzione penale per colui che non
versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non
spettanti o inesistenti.
— Nuovo regime fiscale per le cessioni e locazioni di
fabbricati
La disposizione originaria, che prevedeva l’esenzione
dall’IVA per le cessioni di tutti i fabbricati (ad uso
abitativo e non), e la rettifica dell’IVA assolta a monte,
è stata profondamente modificata prevedendo, ancora,
in alcuni casi l’imponibilità ai fini dell’Iva.
In particolare le nuove disposizioni possono essere così
schematizzate:
LOCAZIONI
• le locazioni e affitti, relative cessioni, risoluzioni
e proroghe di terreni e
aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio
di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono
la destinazione edificatoria e di fabbricati, comprese le pertinenze,
sono esenti ai fini Iva ( con imposta di registro del 2%);
• le locazioni di fabbricati strumentali, che per loro
caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni,
sono, invece, imponibili ai fini Iva se effettuate nei confronti
di :
• soggetti passivi d’imposta che svolgono in via
esclusiva o prevalente
attività che conferiscono il diritto alla detrazione
d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;
• soggetti che non agiscono nell’esercizio d’impresa
arti o
professioni;ovvero se nel relativo atto il locatore abbia espressamente
manifestato l’opzione per l’imposizione.
Per tali locazioni di fabbricati strumentali, anche se assoggettate
ad iva, viene prevista l’applicazione dell’imposta
di registro dell’1%;
• l’affitto di aziende è soggetto alle nuove
disposizioni in materia di
imposte indirette previste per la locazione di fabbricati, se
meno favorevoli, nel caso in cui il valore complessivo sia costituito
per più del 50%, dal valore normale di fabbricati.
Per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad Iva
sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data del 4 luglio
2006 ed in corso di esecuzione alla stessa data, le parti devono
presentare per la registrazione una apposita dichiarazione nella
quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad
oggetto immobili strumentali, l’opzione per l’esenzione
dall’Iva. Entro il 15 settembre 2006 verranno stabilite
modalità e termini degli adempimenti e del versamento
dell’imposta.
CESSIONI
• Le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali. che per
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni, sono esenti ai fini Iva (con
imposta catastale all’1% e ipotecaria al 3%);
• le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali. che per
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni sono imponibili ai fini Iva (con
imposta catastale all’1% e ipotecaria al 3%) se:
• effettuate, entro 4 anni dalla data di ultimazione della
costruzione o
dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di ristrutturazione e recupero
(l.n. 457/1978);
• effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi
d’imposta che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono
il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari
o inferiore al 25%;
• effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono
nell’esercizio
d’impresa arti o professioni;
• ovvero se nel relativo atto il cedente abbia espressamente
manifestato
l’opzione per l’imposizione;
• le cessioni di altri fabbricati, escluse quelle effettuate
entro 4 anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell’intervento,
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle ‘imprese
che vi hanno eseguito anche tramite imprese appaltatrici, interventi
di ristrutturazione o recupero (legge n. 457/1978) sono esenti
ai fini Iva.
Nel caso di cessioni di immobili strumentali, anche se assoggettati
all’Iva, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi o
imprese di locazione finanziaria ovvero banche e intermediari
finanziari, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale
sono ridotte della metà; la disposizione si applica dal
1° ottobre 2006.
Infine, nell’ipotesi di riscatto in proprietà per
i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettata
ad Iva, avente ad oggetto immobili strumentali, le somme pagate
sui canoni a titolo di imposta di registro dell’1%, possono
essere scomputate da quanto dovuto a titolo di imposte ipotecarie
e catastali.
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA
Per i fabbricati diversi da quelli strumentali posseduti alla
data del 4 luglio 2006 e per i fabbricati (delle imprese di
costruzione o di quelle che hanno effettuato gli interventi
di recupero) per i quali il termine dei 4 anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero
scade entro la medesima data, non si effettua la rettifica della
detrazione dell’imposta.
Per i beni immobili strumentali, tuttavia, la rettifica della
detrazione si effettua soltanto se nel primo atto stipulato
successivamente alla data del 4 luglio 2006 non viene esercitata
l’opzione per l’imposizione.
Abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei
veicoli.
-Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento
per i trasporti terrestri del ministero dei Trasporti, sono
individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di
omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono
l'utilizzo per il trasporto privato di persone.
Tali veicoli dovranno comunque essere assoggettati al regime
di cui alla lett. b comma 1 art. 164 (deducibilità del
50%).
- Obbligo di conto corrente per l’attività professionale
Le persone fisiche che esercitano arti o professioni sono obbligate
a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai
quali affluiranno, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio
dell'attività e dai quali saranno effettuati i prelevamenti
per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni possono
inoltre essere riscossi esclusivamente mediante assegni non
trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento
bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento
elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.
Va peraltro precisato che detto limite si applicherà
ai pagamenti effettuati dopo il 30 giugno 2008; fino al 30 giugno
2007 il limite è di 1000 €, mentre dal 1° luglio
2007 al 30 giugno 2008 sarà pari a 500 €.
Società esterovestite
Vengono inseriti all’art. 73 TUIR il comma 5 bis ed il
comma 5 ter, in base ai quali sono considerate esistenti sul
territorio nazionale le società, aventi partecipazioni
di controllo in società di capitali residenti nel territorio
dello Stato, se, in alternativa:
a) sono controllate, anche indirettamente da soggetti residenti
nel
territorio dello Stato;
b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro
organo
equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato.
Ai fini della verifica della sussistenza del controllo, rileva
la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio
o periodo di gestione del soggetto estero controllato.
La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In pratica, si ha un’inversione dell’onere della
prova: spetta alle società dimostrare nonostante la sussistenza
dei requisiti suindicati che la direzione effettiva della società
si trova all’estero.
Società non operativa
Vengono aumentate le percentuali mediante le quali determinare
i requisiti in base ai quali poter valutare se una società
è operativa o meno e l’ammontare minimo del reddito
che deve essere obbligatoriamente dichiarato dalle società
non operative.
Viene, inoltre, stabilito che, per le società e gli enti
non operativi, l'eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione
non è ammessa al rimborso né può costituire
oggetto di compensazione. Lo stesso credito in assenza di operazioni
attive rilevanti per 3 periodi d’imposta consecutivi non
potrà più essere riportato in avanti.
Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Operazioni straordinarie e perdite
In base alla disciplina introdotta con il decreto IRES, dando
efficacia retroattiva all’operazione di fusione, è
possibile “compensare” risultati positivi (o negativi)
di periodo della incorporante (o beneficiaria) con risultati
negativi (o positivi) di periodo della incorporata (o della
scissa). In seguito alla modifica apportata all’art. 172
dal presente decreto, si rendono applicabili alle perdite di
periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le
perdite pregresse di cui all’articolo 172, comma 7.
Le disposizioni si applicano alle operazioni di scissione e
fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le
operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
37 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
Detrazione IRPEF in caso di ristrutturazione edilizia
La detrazione irpef in caso di ristrutturazione edilizia può
essere usufruita solo se il costo della manodopera è
evidenziato in fattura.
La disposizione si applica in relazione alle spese sostenute
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Regole in caso di cessione di immobile
In caso di cessione di un immobile l’acquirente non ha
più la facoltà, ma l’obbligo di indicare
nell’atto di compravendita il prezzo effettivamente pattuito.
Le imposte di registro, ipotecarie e catastali continuano a
calcolarsi sulla rendita catastale. Inoltre gli onorari dei
notai debbono essere ulteriormente ridotti, dal 20% al 30%.
Se, però, viene occultato, anche in parte, il corrispettivo
pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo
e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento
per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già
applicata in base al corrispettivo dichiarato.
Inoltre, all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata
ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione
analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo
di dichiarare se si è avvalsa di un mediatore; nell'ipotesi
affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa
sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità di
pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita
Iva o del codice fiscale dell'agente immobiliare. Viene poi
introdotta una nuova deduzione commisurata all’importo
dell’intermediazione pagato per l’acquisto dell’abitazione
principale, nel limite massimo di 1000 €.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti
dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro
10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti
sono assoggettati ad accertamento.
Le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati ed alle
scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto.
Inoltre, viene abrogato l’articolo in base al quale ai
fini dell'applicazione IVA non si procede a rettifica del corrispettivo
delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei
gruppi A, B e C, se il corrispettivo risulta maggiore della
rendita catastale.
Si prevede, inoltre, che nel caso di trasferimenti immobiliari
soggetti ad Iva, finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti
bancari il valore normale non può essere inferiore all’ammontare
del mutuo o finanziamento erogato.
Con un nuovo comma viene poi mantenuta la disposizione che inibisce
la rettifica del valore dell’immobile da parte dell’ufficio
nel caso in cui il valore dichiarato nell’atto sia comunque
superiore al valore catastale: peraltro la norma si applica
alle sole cessioni di abitazioni intervenute tra persone fisiche.
Imposta di registro e poteri di controllo
I poteri e le attribuzioni che gli Uffici hanno per gli accertamenti
ai fini IVA e IIDD possono essere utilizzati anche ai fini imposte
di registro, ipotecarie e catastali.
Riscossione s.p.a.
Ai dipendenti della Riscossione s.p.a. viene riconosciuta la
possibilità di accedere ad informazioni detenute dall’amministrazione
finanziaria e il potere di richiederle a soggetti pubblici o
privati al fine di contrastare la c.d. evasione da rimborso.
Somme versate dalle imprese di assicurazione
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti
di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi
titolo nei confronti dei danneggiati, devono comunicare in via
telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate,
la causale del predetto versamento, il codice fiscale o la partita
Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono
state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
La disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1 ottobre 2006.
Responsabilità in solido dell’appaltatore e subappaltatore
L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi
di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui
è tenuto il subappaltatore. A tal fine, gli atti che
devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore
sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile
in solido.
La responsabilità solidale viene meno solo se l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento
del corrispettivo, che gli adempimenti connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
All'appaltatore viene riconosciuta la facoltà di sospendere
il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte
del subappaltatore della documentazione.
In ogni caso, gli importi dovuti per la responsabilità
solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Inoltre, viene previsto che il committente debba provvedere
al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore solo previa
esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante
l’effettuazione degli adempimenti connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
L'inosservanza di tale modalità di pagamento è
punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000
se gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non
sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori.
Le disposizioni si applicano successivamente all’approvazione
di un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto,
con cui si stabilisce la documentazione attestante l’assolvimento
degli adempimenti in relazione ai contratti di appalto e subappalto
conclusi da soggetti che stipulano tali contratti nell’ambito
di attività rilevanti ai fini IVA.
Ristrutturazioni edilizie
A decorrere dalle operazioni fatturate a partire dal 1°
ottobre 2006 viene ripristinata la riduzione al 10% dell’aliquota
IVA sulle ristrutturazioni edilizie, con la concomitante riduzione
dal 41% al 36%, della detrazione ai fini delle imposte dirette
(nei limiti di 48.000 € per abitazione).
EX ART. 36 (RECUPERO DI BASE IMPONIBILE)
— Aliquote IVA
Dal 4 luglio 2006 sono passate dall’aliquota del 10% a
quella ordinaria del 20% alcuni prodotti dolciari (quelli prodotti
a base di zucchero non contenenti cacao, caramelle, boli di
gomma, pastigliaggi, torrone e simili, in confezione non di
pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio
o vetro comune, il cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune ; i servizi
telefonici resi attraverso servizi pubblici; i francobolli da
collezione e le collezioni di francobolli (sono perciò
soppresse le voci nn. 62, 64, 123-bis, 127-decies della Tabella
A parte III allegata al decreto IVA).
Inoltre viene modificato il n. 122 della stessa tabella A, al
fine di lasciare in vigore l’aliquota del 10% soltanto
per i servizi di fornitura e distribuzione di calore-energia
per uso domestico, derivanti dall’utilizzo di fonti rinnovabili.
Con il maxiemendamento approvato in Senato è stato proposto
il ritorno all’aliquota del 10% per tutti i prodotti sopra
elencati, fatta eccezione per i servizi telefonici resi attraverso
servizi pubblici.
Al riguardo si ricorda che tali modifiche, se confermate, entreranno
in vigore soltanto con la conversione in legge del decreto.
— Immobili – Aree fabbricabili
Ai soli fini fiscali relativi all’applicazione dell’Iva,
dell’imposta di registro , delle imposte dirette e dell’Ici,
un’area è da considerare “fabbricabile”
se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente
dall’approvazione della regione e dall’adozione
di strumenti attuativi del medesimo.
— Tassazione degli utili provenienti da paesi a fiscalità
privilegiata
Attualmente la tassazione integrale dei dividendi provenienti
dai paesi a fiscalità privilegiata riguarda soltanto
quelli “corrisposti” direttamente dalla partecipata
estera situata in detti paesi e non anche quelli percepiti indirettamente
in quanto “provenienti” dalla partecipata estera
per il tramite di altra partecipata situata in paesi diversi
da quelli a fiscalità privilegiata.
Con la disposizione di carattere antielusivo in questione, di
fatto , si ripristina il regime previgente, con la conseguente
tassazione degli utili comunque percepiti, anche cioè
tramite l’interposizione di cui sopra.
La norma opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso
all’entrata in vigore del decreto legge (pertanto con
effetto fin dal primo gennaio 2006 per i contribuenti con esercizio
sociale coincidente con l’anno solare).
— Ammortamento anticipato di veicoli utilizzati nell’esercizio
di impresa
A decorrere dal periodo d’imposta in corso (2006), viene
esclusa la possibilità di applicare gli ammortamenti
anticipati ai veicoli di cui all’art. 164, comma 1, lett.
b) TUIR, ossia i veicoli deducibili ai fini delle imposte dirette
solo al 50%.
La disposizione si applica, inoltre, ai beni acquistati nel
corso di precedenti periodi d’imposta, per i quali perdura
la procedura dell’ammortamento.
Nel caso di beni in leasing la deducibilità dei canoni
di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito per i beni in proprietà.
Tale disposizione si applica con riferimento ai canoni relativi
a contratti di leasing stipulati a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
— Ammortamento dei terreni
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, non
è più consentito l’ammortamento del terreno
su cui insiste il fabbricato strumentale.
Il costo di tali aree è quantificato in misura pari al
valore risultante da apposita perizia di stima e, comunque,
non inferiore al 20% e , per i fabbricati industriali, al 30%
del costo complessivo.
La disposizione si applica a partire dal 2006 e opera per tutti
i fabbricati acquistati o costruiti nel corso di periodi d’imposta
precedenti.
— Trasparenza fiscale
Viene introdotto il divieto di compensazione delle perdite fiscali
delle singole società , relative ad esercizi anteriori
all’inizio della tassazione per trasparenza, con i redditi
imputati dalle società partecipate.
Questa disposizione ha effetto dal periodo d’imposta in
corso, per ciascuno dei soci (società partecipanti),
con riferimento ai redditi delle società partecipate
relativi a periodi d’imposta chiusi a partire dalla stessa
data di entrata in vigore del decreto legge.
— Riporto delle perdite
Con questa disposizione si introduce una limitazione oggettiva
al sistema di riporto illimitato delle perdite realizzate nei
primi tre periodi d’imposta, modificando l’art.
84 del TUIR, e precisando che detto riporto può aver
luogo:
1. esclusivamente dalla data di costituzione della società;
2. a condizione che le perdite si riferiscano ad una nuova attività
produttiva.
Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta,
formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data
di entrata in vigore del decreto legge e prive dei due requisiti
sopraindicati, possono essere portate in diminuzione del reddito
nei periodi d’imposta successivi a quello di formazione,
con le modalità previste per le perdite riportabili (art.
84, comma 1), ma non oltre l’ottavo.
La limitazione sul riporto delle perdite, nel caso di cambiamento
del controllo e di modifica dell’attività esercitata,
si applica anche nell’ipotesi di cessione della società
all’interno dello stesso gruppo; anche tale modifica si
applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’entrata
in vigore del decreto legge.
— Abrogazione aliquota agevolata imposta di registro per
aree edificabili
Viene abrogata la disposizione in base alla quale i trasferimenti
di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati
sono soggetti ad imposta di registro dell’1% ed alle imposte
catastali ed ipotecarie in misura fissa.
La norma abrogativa entra in vigore per gli atti pubblici e
le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto.
Peraltro l’abrogazione non opera per i trasferimenti di
immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione
dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata
pubblica. La disposizione opera per gli atti formati a decorrere
dal 4 luglio 2006.
— Regime della trasparenza per le piccole Srl
La disposizione estende alle società a responsabilità
limitata che utilizzano il sistema della tassazione per trasparenza,
la possibilità di detenere partecipazioni esenti, prevedendo
che i proventi di tali partecipazioni vengano imputati ai soci
nella misura del 40%.
La modifica si applica dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del decreto legge in questione.
— Minusvalenze
Nell’ipotesi di assegnazione di beni ai soci per finalità
estranee all’esercizio di impresa, le relative minusvalenze
diventano indeducibili; la disposizione ha vigenza immediata.
— Opere di durata ultrannuale
Viene abrogata la disposizione che consente di abbattere fiscalmente
il valore delle rimanenze di opere di durata ultrannuale per
rischio contrattuale. La norma entra in vigore dal periodo d’imposta
in corso.
— Soggetti non residenti
Viene introdotta una disposizione in base alla quale le deduzioni
per carichi di famiglia, ai fini Irpef, non rilevano per i soggetti
non residenti.
— Incentivi all’esodo
E’ soppressa, con decorrenza immediata, la disposizione
che esclude parzialmente dalla tassazione le somme corrisposte
ai lavoratori dipendenti con più di 50 anni (se donne)
o 55 (se uomini) per favorirne l’uscita dal rapporto di
lavoro fatta eccezione per le somme corrisposte in relazione
a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in
vigore del decreto legge e ad atti e rapporti aventi data certa
anteriore alla stessa data.
— Ritenuta d’acconto per redditi diversi
Viene esteso l’obbligo dell’applicazione della ritenuta
d’acconto anche ai compensi corrisposti per l’assunzione
di obblighi di fare, non fare, permettere, prima non considerati
dalla norma come assoggettabili.
— Stock option
A partire dalle assegnazioni di azioni, successive alla entrata
in vigore del decreto legge in oggetto, non viene più
abrogata la norma di favore che esentava dalla tassazione la
differenza tra il valore nominale delle azioni e quello pagato
dai dipendenti alle quali queste venivano offerte; ma il regime
di favore, viene subordinato a determinate condizioni:
• le azioni non devono essere cedute né costituite
in garanzia prima di 5
anni dalla loro assegnazione;
• il valore delle azioni assegnate non deve essere superiore,
nel periodo
d’imposta, alla retribuzione lorda annua relativa al periodo
d’imposta precedente.
Se dette condizioni non sono rispettate il regime di favore
non si applica e gli importi saranno soggetti integralmente,
o per la differenza, a tassazione.
Inoltre viene precisato che il reddito derivante dall’applicazione
di queste disposizioni rileva anche ai fini contributivi, ma
solo con riferimento ai piani di incentivazione deliberati dopo
l’entrata in vigore del provvedimento in questione.
— Determinazione del reddito per società semplici
e professionisti – Computo delle perdite
Come già previsto per le società di persone vengono
estese anche ai professionisti ed alle società semplici
le modalità per il computo delle perdite nella determinazione
del reddito tassabile; in particolare tali perdite possono essere
dedotte soltanto dalla stessa categoria reddituale da cui sono
state generate e possono essere computate in diminuzione nei
periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Gli effetti della disposizione si avranno dall’anno prossimo,
dal momento che la norma entra in vigore dal periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in
esame.
— Tassazione del reddito professionisti
Alcune particolari disposizioni vengono introdotte per uniformare
la tassazione dei redditi derivanti dall’esercizio di
arti e professioni a quella propria delle imprese:
• tassazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti
dalla cessione di
beni strumentali (esclusi immobili e oggetti d’arte e
antiquariato);
• tassazione degli importi derivanti dalla cessione di
clientela (secondo le
regole della tassazione separata);
• deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione
di alimenti e
bevande se sostenute dal committente per conto del professionista
e addebitate da quest’ultimo in fattura.
— Redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero
Si tratta di una norma di interpretazione autentica con la quale
si chiarisce che in caso di reddito calcolato convenzionalmente
in misura ridotta (art. 51,comma 8-bis, del TUIR), il prestatore
di lavoro all’estero fruisce, per le imposte pagate all’estero,
di un credito d’imposta proporzionale al reddito determinato
ai sensi del predetto articolo 51.
— Campione d’Italia
Viene abrogato l’articolo 188 del TUIR dedicato alle agevolazioni
fiscali di varia natura previste per il Comune di Campione d’Italia.
— Calamità naturali – Disposizioni antielusive
Questa norma dispone espressamente l’impossibilità
di duplicazione delle deduzioni riferite a contributi deducibili,
in occasione della sospensione dei versamenti prevista in occasione
di calamità naturali
— Acconti Ires e Irap
Una disposizione particolare sancisce l’obbligo di tener
conto di tutti i riflessi fiscali provocati dalle modifiche
e dalle norme introdotte col decreto in esame, fin dal momento
dei prossimi acconti di imposta.
— Tassazione proventi illeciti
Con norma interpretativa viene precisato che i proventi illeciti,
qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito
previste dalle norme sulla imposizione diretta, sono comunque
considerati come redditi diversi.
EX ART. 37 (DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO, SEMPLIFICAZIONE
E ALTRE MISURE DI CARATTERE FINANZIARIO)
— Studi di settore
Vengono abrogate le disposizioni in base alle quali l’accertamento
da studi di settore per i soggetti in contabilità ordinaria,
anche per opzione, trova applicazione solo se in almeno due
periodi d'imposta su tre consecutivi considerati l'ammontare
dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi
di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi
dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
Viene esteso nei confronti di tutti i contribuenti l’obbligo
dell’amministrazione di instaurare un contraddittorio
prima dell’invio dell’avviso di accertamento.
Per il primo periodo di applicazione del nuovo art. 10 non si
applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti
che indicano nelle dichiarazioni ricavi o compensi non annotati
nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, anche ai
fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,
a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.
— Nuova comunicazione all’anagrafe tributaria
Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le società di gestione del
risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto
salvo per i soggetti non residenti, devono comunicare i dati
identificativi, già tenuti a rilevare e a tenere in evidenza,
compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga
con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero
per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura
finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino
di conto corrente postale per un importo unitario inferiore
a 1.500 euro.
— Sanzione in caso di omessa trasmissione dati e notizie
da parte degli intermediari finanziari
Viene estesa la sanzione amministrativa da lire quattro milioni
a lire quaranta milioni, in caso di omessa trasmissione dei
dati e notizie richiesti alle banche nell'esercizio dei poteri
inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta
sul valore aggiunto
— Elenco clienti e fornitori
I contribuenti sono tenuti a presentare l'elenco dei soggetti
nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti
titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti
ai fini dell'applicazione dell’imposta medesima. Per ciascun
soggetto debbono essere indicati il codice fiscale e l'importo
complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative
note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta
nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e
di quelle esenti.
Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate saranno
individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi
nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente
in via telematica, degli stessi.
In caso di omissione della comunicazione ovvero degli elenchi,
nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o
non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.
Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti
sono state emesse fatture comprende i soli titolari di partita
IVA.
Dal 2007, elenco dovrà comprendere anche le fatture emesse
a soggetti privati.
— Termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali
Vengono abbreviati i termini per:
- la presentazione delle dichiarazione ai fini II. DD. e IRAP:
a) le persone fisiche e le società o le associazioni
devono presentare la
dichiarazione, per il tramite di una banca o di un ufficio della
Poste italiane SpA, anziché tra il 1° maggio ed il
31 luglio, dal 1 maggio al 30 giugno ovvero in via telematica,
anziché entro il 31 ottobre, entro il 31 luglio dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
b) i contribuenti assoggettati ad IRES devono presentare la
dichiarazione in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo
mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (31
luglio);
- la presentazione del mod. 770: dal 30 settembre al 31 marzo;
- la consegna del CUD al dipendente: dal 15 marzo al 28 febbraio;
- la comunicazione dei dati relativi al CUD: dal 31 ottobre
al 31 marzo.
Viene stabilito anche per le persone fisiche con un volume di
affari inferiore a 10.000 € l’obbligo dell’invio
telematico delle dichiarazioni.
— Versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazione
ai fini II. DD. e IRAP
Il versamento delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione
dei redditi ed a quella dell’IRAP da parte delle persone
fisiche e delle società o associazioni, compresa quella
unificata, deve essere effettuata entro il giorno 16 del mese
di scadenza (non più il 20) dell'anno di presentazione
della dichiarazione stessa.
— Termine di presentazione del mod. 730
Il modello 730 deve essere presentato entro il mese di maggio
(anziché 15 giugno).
I CAF-dipendenti ed i sostituti di imposta (che non utilizzano
gli intermediari) devono trasmettere la dichiarazione entro
il 31 luglio.
— Versamento ICI
Cambiano le date delle due rate di versamento dell’ICI:
la prima scade il 16 giugno la seconda il 16 dicembre.
Le disposizioni sui termini di versamento di cui ai commi da
10 a 13 decorrono dal 1 maggio 2007.
— Franchigia per i contribuenti minimi
I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali,
agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono
di realizzare un volume di affari non superiore a 7.000 €,
e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni
all'esportazione, sono esonerati dal versamento dell'imposta
e da tutti gli altri obblighi in tema di IVA, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione
telematica dei corrispettivi.
L’ufficio assegna un numero di partita IVA speciale.
Tali soggetti non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa
e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli
acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi
che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta,
i soggetti non residenti che si siano identificati direttamente
in Italia o abbiano nominato un rappresentante fiscale, le stabili
organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero e
i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni
di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili
e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma
1, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.
I soggetti che vogliono avvalersi di tale regime, debbono comunicarlo
all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione di inizio attività.
I soggetti che rientrano nel regime in esame possono optare
per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione,
valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo,
fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità
dell'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.
L'applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica
della detrazione dell’IVA a monte ai sensi dell'articolo
19 bis2. L’imposta dovuta per il mutato regime fiscale
è versata in tre rate annuali. La prima rata è
versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere
estinto anche mediante compensazione ovvero con l'utilizzo di
eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche.
Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
I soggetti ai quali si applica il regime fiscale in esame debbono
trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare
complessivo delle operazioni effettuate.
Il regime cessa di avere efficace ed il contribuente è
assoggettato alla disciplina di determinazione dell'imposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui risulta
non
rispettato uno dei requisiti per l’applicazione del regime
in esame;
b) a decorrere dallo stesso anno solare in cui il volume d'affari
dichiarato
dal contribuente o rettificato dall'ufficio, supera il limite
di 7000 € del cinquanta per cento del limite stesso; in
tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi
delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare,
salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti
relativi al medesimo periodo.
Le operazioni poste in essere da soggetti con numero normale
di partita IVA con i contribuenti assoggettati alla franchigia
in esame debbono considerarsi non imponibili ai fini IVA (viene
modificato infatti l'art. 41, comma 2 bis, del DL 30 agosto
1993, n. 331).
Il regime prima descritto si applica a partire dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore del decreto.
— Nuova procedura per l’assegnazione del numero
di partita IVA
L'attribuzione del numero di partita IVA determina:
• l’esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di
rischio connessi al rilascio dello stesso;
• l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio
dell'attività.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno
essere individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione
di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del
numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare
acquisti intracomunitari, a condizione che sia rilasciata polizza
fidejussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni
dalla data di rilascio e per un importo rapportato al volume
d’affari presunto e, comunque, non inferiore a 50.000
€.
Le nuove regole si applicano alle richieste di attribuzione
del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 1 novembre
2006.
E’ inoltre previsto che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia
di Finanza programmino specifici controlli mirati, relativi
ai contribuenti ai quali è già attribuito il numero
di partita IVA.
— Scambio di comunicazioni tra le amministrazioni finanziarie
e le Camere di commercio – Presentazione dei bilanci di
esercizio
Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
comunicano all'anagrafe tributaria, in formato elettronico elaborabile,
i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione
e cancellazione, nonché i dati dei bilanci di esercizio
depositati.
Viene, inoltre, prevista l’emanazione entro il 31 dicembre
2006 di un Dpcm con cui si stabiliscono le specifiche tecniche
del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei
bilanci di esercizio e degli altri atti al Registro delle imprese,
che dovrà essere utilizzato entro il termine fissato
da detto provvedimento e, comunque, non oltre il 31 marzo 2007.
— Aumento del periodo di accertamento
In caso di reati penali tributari, perseguibili d’ufficio,
gli avvisi di accertamento (sia per II. DD che IVA) potranno
essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il nuovo termine si applica a decorrere dal periodo d'imposta
per il quale alla data di entrata in vigore del decreto è
ancora pendente il termine di 4 anni.
— Sanzione amministrativa in caso di mancata restituzione
dei questionari inviati dagli uffici nell’espletamento
dell’attività di controllo
Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258
euro a 2.065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati
dagli uffici dell’amministrazione finanziaria nell'esercizio
dei poteri di controllo, o la loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere, nonché l'inottemperanza all'invito
a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
— Ampliamento poteri di controllo
La comunicazione delle violazioni tributarie diviene di competenza
anche di organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali,
civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi
di polizia giudiziaria.
— Questionari inviati dagli Uffici delle imposte
Gli uffici delle imposte potranno inviare ai contribuenti questionari
relativi a dati e notizie relativi anche ad altri contribuenti
con i quali abbiano intrattenuto rapporti.
— Trasmissione telematica dei corrispettivi
Per gli esercenti il commercio al dettaglio ed assimilati, compresi
le imprese che operano nel settore della grande distribuzione
( di cui al comma 429 dell’art. 1 della legge finanziaria
per il 2005), viene introdotto l’obbligo della trasmissione
telematica dei corrispettivi giornalieri mantenendo valenza
fiscale allo scontrino emesso con il misuratore fiscale.
A coloro che opteranno per la trasmissione telematica tramite
il misuratore fiscale attualmente utilizzato, verrà attribuito
un credito d’imposta pari ad € 100, indipendentemente
dal numero dei misuratori adattati, da utilizzare a seguito
dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento
della relativa prestazione per i necessari adattamenti tecnologici
del misuratore.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno
definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione
telematica delle informazioni.
Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su
richiesta del cliente.
Il mancato adempimento dell’obbligo in esame è
punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 €.
Le disposizioni decorrono dal 1 gennaio 2007 e la prima trasmissione
è effettuata entro il mese di luglio 2007 anche per i
mesi precedenti.
— Tassazione della plusvalenza derivante da cessione di
immobile precedentemente ricevuto in donazione
Diviene imponibile anche la plusvalenza derivante dalla cessione
a titolo oneroso di un immobile ricevuto in donazione, purché
non siano decorsi 5 anni dalla data di acquisto del donante
— Modificati i termini per l’invio delle cartelle
di pagamento
Le cartelle di pagamento dovranno essere inviate entro il 31
dicembre:
• del terzo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione,
ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima
rata se il termine per il versamento delle somme risultanti
dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in
cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano
dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista
dall'articolo 36 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonché
del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai
sensi degli articoli 19 e 20 del TUIR.
— Iscrizione maggiori imposte in seguito a controllo formale
Viene eliminato il termine massimo entro il quale iscrivere
a ruolo le maggiori imposte in seguito a controllo formale.
— Cartelle di pagamento relative alle sanatorie di cui
alla Finanziaria 2003
La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni
a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
2008.
— Ammortamento beni immateriali
Viene aumentata la quota di ammortamento di beni immateriali:
da un terzo del costo al 50% del costo, mentre l’ammortamento
del costo dei marchi viene equiparato a quello dell’avviamento
(un decimo del costo).
Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data di entrata in vigore del decreto anche per
le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso
dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti
industriali, le nuove regole si applicano limitatamente ai brevetti
registrati dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero
nei cinque anni precedenti.
— Spese relative a studi e ricerche di sviluppo
La modifica normativa tiene conto del fatto che, per effetto
dell’applicazione di corretti principi contabili, le spese
di ricerca e sviluppo, in alcune ipotesi, possono essere capitalizzate.
Ciò può comportare che il processo di ammortamento
civilistico sia più lungo di quello fiscale ovvero, nel
caso in cui la ricerca si protragga nel tempo, che il processo
di ammortamento inizi nell’esercizio in cui la ricerca
è completata. In particolare in questa ultima ipotesi
si verifica un disallineamento temporale tra l’esercizio
in cui i costi sono stati sostenuti e capitalizzati e l’avvio
del processo di ammortamento che non coincide con l’inizio
del quinquennio previsto dall’art. 108, comma 1, del TUIR
che decorre dal momento del sostenimento della spesa.
L’inclusione di tali spese nell’ambito di quelle
per le quali è consentita l’attivazione del meccanismo
delle deduzioni extracontabili dell’art. 109 consente
di risolvere tali problematiche.
La disposizioni si applica alle spese relative a studi e ricerche
di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del decreto.
— Pagamento telematico anche di contributi previdenziali,
assistenziali e premi assicurativi infortuni sul lavoro
A partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita
Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità
di pagamento telematiche delle imposte, di tutti i contributi
previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi per gli
infortuni sul lavoro.
— Abrogazione Programmazione fiscale
Viene abrogata la programmazione fiscale.
— Dichiarazione ai fini ICI
A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di
presentazione della dichiarazione o comunicazione ai fini dell'Imposta
comunale sugli immobili (ICI). Detta disposizione, peraltro,
non opererà fino alla data di effettiva operatività
del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.
Inoltre, viene prevista la possibilità che l'ICI venga
liquidata e versata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte
sui redditi.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto, sentita la conferenza Stato città
e autonomie locali, saranno definiti i termini e le modalità
per l'attuazione di tale disposizione.
EX ART. 39 (MODIFICA DELLA DISCIPLINA DI ESENZIONE
DALL’ICI)
Con una nuova norma interpretativa viene precisato
che l’esenzione ai fini ICI prevista per gli immobili
utilizzati da enti non commerciali destinati allo svolgimento
delle attività assistenziali, didattiche, ricettive,
ecc. (di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del Dlgs n.
504 del 1992) si intende applicabile alle suddette attività
che non abbiano “esclusivamente natura commerciale”.
Il provvedimento passa ora all’esame della Camera dei
deputati.
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