| Legge 2 aprile 2007,
n. 40
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela
dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007
- Supplemento ordinario n. 91
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti
per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove
imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(pubblicato nella G.U.R.I. n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento
ordinario n. 91)
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
"Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche
e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli"
Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà
di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi
e di servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello
di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché
di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato,
e' vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive
e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi
e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via
bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo
del traffico telefonico o del servizio richiesto. E' altresì
vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo
del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola
difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto,
fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali
comportanti prezzi piu' favorevoli per il consumatore. Gli operatori
di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale
alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori
della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono
l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato
confronto.
2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
determina le modalità per consentire all'utente, a sua
richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare
e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore
che gestisce il numero chiamato.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia
e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà
del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le
utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi
non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore
e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta
giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà
degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma
i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata
in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila
sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni
di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
Art. 1-bis.
Misure per il mercato delle telecomunicazioni
1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate,
nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a
quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano
tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità
del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni
e dall'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni,
in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza
di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori".
Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo
la rete autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi
nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire
ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi
costi del servizio, nonché di facilitare il confronto
tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale
di interesse nazionale e autostradale deve utilizzare i dispositivi
di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la
rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché
gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare
gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita
dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei
carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale
e delle strade statali extraurbane principali, con conseguente
onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari
circa i prezzi praticati. La violazione di tale obbligo comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del
commercio per la mancata esposizione dei prezzi.
2. Il gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale
deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire,
in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico
che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
2. Il Ministero dei trasporti sottopone, entro trenta giorni
dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una
proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali
e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di
pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con
organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare
la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle
tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello
di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché
di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato,
sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei
recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e
altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta
di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio
o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione,
se non chiaramente indicati nell'offerta. 2. A decorrere dal
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di
cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito
il seguente: "2-bis. L'indicazione del termine minimo di
conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo
facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in
un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore".
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui
al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. I prodotti confezionati in data antecedente
a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo
smaltimento delle scorte.
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei
servizi assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione
esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, fatta salva la facoltà di adeguare
i contratti già stipulati alla medesima data entro il
1° gennaio 2008.
1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione
o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato
utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito
conserva validità per un periodo di cinque anni".
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di
stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore
veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica
già titolare di polizza assicurativa o da un componente
stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare
al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto
a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito
sul veicolo già assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di
classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita'
del contraente, che e' individuata nel responsabile principale
del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione
al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.
Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale,
ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione
parziale, la responsabilita' si computa pro quota in relazione
al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale
variazione di classe a seguito di più sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione
di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito.".
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza
il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato
dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione,
per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio
sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe
applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente
al proprio profilo individuale.".
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di durata
poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente
dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo
puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione
sia stato in vita per almeno tre anni.".
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente
articolo sono nulle e non comportano la nullita' del contratto,
fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le
clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente
al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.
Art. 6.
(Soppresso).
Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole
penali
1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione
del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga
che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale
di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione
di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento
della propria attivita' economica o professionale da parte di
persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a
favore del soggetto mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma
1 sono nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti
di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
4. (Soppresso).
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo
137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione
ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante,
in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo
della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale
del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al
comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad
equità è stabilita entro trenta giorni dalla Banca
d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo
1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione
dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la
rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in
cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale
entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
Art. 8.
Portabilità del mutuo; surrogazione
1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti
di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,
la non esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine
a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio
della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante
surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali,
al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere
richiesto al conservatore senza formalità, allegando
copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto
pubblico o scrittura privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del
contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per
il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione
di cui al comma 1. La nullita' del patto non comporta la nullita'
del contratto.
4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al
presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte
indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis,
valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno
2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto
a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo
al Ministero della solidarietà sociale.
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del
comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8-bis.
Disposizioni a tutela dei cittadini utenti
1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari e' fatto
assoluto divieto di
addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione,
spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle
comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies
a 8-terdecies, del presente decreto.
Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE
DELLA CONCORRENZA
Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato
presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica
o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti
di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro
delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge,
ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con
il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché
per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia
la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da'
notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione
della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato
e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica,
immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i
successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi
alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche
in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di
cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico
e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente,
previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario
supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, di concerto
con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro
e della previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione
unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con
i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze,
e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo
71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuate
le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, le modalita' di presentazione da parte
degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico
dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei
necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo
14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per
i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di
presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni
di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da
parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di
cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di
cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992, e successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire
la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari
opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed
uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare
ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale,
in conformità al principio comunitario della concorrenza
e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio
1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005,
n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio
1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio
attivita', da presentare allo sportello unico del comune, laddove
esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della
normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto
del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti,
riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima
attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione
professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali
ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30
giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di
inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da presentare
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti
professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono
fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti
di onorabilità e capacita' economico-finanziaria. Per
l'esercizio delle sole attivita' di facchinaggio non sono necessari
i requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221.
Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita'
professionali di cui al presente comma possono essere esercitate
solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di
tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali
o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico,
come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001,
n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate
all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri
numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso
dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle
normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere
con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo
equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica
non puo' essere negato, né subordinato allo svolgimento
dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa
verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.
Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio
in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni
promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le
guide turistiche specializzate in particolari siti, località
e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario
in materia turistica o titolo equipollente non puo' essere negato
l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico,
fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando
non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati
allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza
operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita'
di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale
o specifica.
5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola
dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione
provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali,
della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi
previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole
sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte
delle province". Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: "autorizzazione"
è sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio
attivita'" e le parole da: "e per la limitazione"
a: "del territorio" sono soppresse. Al comma 11 dell'articolo
123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo
periodo, le parole: "senza autorizzazione" sono sostituite
dalle seguenti: "senza la dichiarazione di inizio attivita'
o i requisiti prescritti" e le parole: "da euro 742
a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro 10.000 a euro 15.000". I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo
1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
5/bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole da: "Le persone fisiche"
fino a: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti
possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'.
Il titolare";
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "L'autorizzazione
rilasciata a chi" sono sostituite dalle seguenti: "La
dichiarazione puo' essere presentata da chi";
c) al comma 6, le parole: "L'autorizzazione non puo' essere
rilasciata ai" sono sostituite dalle seguenti: "La
dichiarazione non puo' essere presentata dai" e le parole:
"e a coloro" sono sostituite dalle seguenti: "e
da coloro";
d) al comma 13, primo periodo, le parole: "per il rilascio
della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite
dalle seguenti: "per la dichiarazione di inizio attivita'".
5/ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione
diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali"
sono sostituite dalle seguenti: "proprietà e gestione
diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché
la gestione diretta dei beni patrimoniali", e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di autoscuola,
per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti
prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve
essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto
un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di
capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che
sia in possesso dell'idoneità tecnica" e il terzo
periodo e' soppresso. Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o istruttore
di guida" sono sostituite dalle seguenti: "e istruttore
di guida con almeno un'esperienza biennale". Le disposizioni
del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5/quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o,
nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata"
sono soppresse.
5/sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: "L'autorizzazione"
sono sostituite dalle seguenti: "L'attivita' dell'autoscuola";
al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione e' revocata"
sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola
e' revocato"; dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9/bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti
revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà
conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione".
5/septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "requisiti di idoneità
sono inserite le seguenti: ", i corsi di formazione iniziale
e periodica, con i relativi programmi," e dopo le parole:
"idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori"
sono inserite le seguenti: ", cui si accede dopo la citata
formazione iniziale". Il Ministro dei trasporti dispone,
conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere
all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato
la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5/octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita
in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori
di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio
abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre
ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma
9-bis del presente articolo".
5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti
emana una o piu' direttive di revisione dell'esercizio dell'attivita'
di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari.
5/decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto
dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione
stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro
dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale
ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone
copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché
le modalità di esposizione e informazione per l'utenza.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da
2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni
normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a
5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e' inserito il seguente:
"L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e'
richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette
attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza,
che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.".
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: ", a condizione
che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio
interessino località distanti più di 30 km da
quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi
di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale.
La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale
che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese
le località oggetto della relazione di traffico"".
Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del
gas naturale, nonché di facilitare l'accesso dei piccoli
e medi operatori, fino al completo recepimento della direttiva
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinate le modalita' con cui le aliquote del
prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo
Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute
dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato
regolamentato delle capacita' di cui all'articolo 13 della deliberazione
n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalità di cui
all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio
2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo
2004, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica
e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate
le modalita' di versamento delle relative entrate al bilancio
dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all'importazione
di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato
regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato,
definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata
ai volumi complessivamente importati. Le modalita' di offerta,
secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Art. 12.
(Soppresso)
.
Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale
e di
valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia
di rottamazione
di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione
dell'ipoteca
per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione
e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina
degli affidamenti
contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di
salvaguardia.
Entrata in vigore
1. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore
di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive
modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti
professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del
2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole:
"economico," e "tecnologico", e il comma
8 e' sostituito dal seguente: "8. I percorsi del liceo
artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi". Nel medesimo decreto legislativo
n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli
articoli 6 e 10.
1/bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di
cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici
e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria
superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del
diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione
secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, attivano ogni opportuno collegamento con
il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato
e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università
e la ricerca e con gli enti locali.
1/ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al
comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere
adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali
indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale,
comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione
temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento;
la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile
per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale
già previsto per i licei economico e tecnologico dal
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore
complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma
605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di
potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini;
l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione
e formazione tecnica superiore.
1/quater. I regolamenti di cui al comma 1-ter sono adottati
entro il 31 luglio 2008. Conseguentemente, all'articolo 27,
comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e successive modificazioni, le parole: "a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2008-2009," sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo
2009-2010,".
1/quinquies. Sono adottate apposite linee guida, predisposte
dal Ministro della pubblica istruzione e d'intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo
decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi
tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi
di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento
di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni
compresi in un apposito repertorio nazionale.
1/sexies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel
rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni,
possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale,
"poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici
e gli istituti professionali, le strutture della formazione
professionale accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 624,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le strutture che operano
nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore denominate "istituti tecnici superiori"
nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma
631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli"
sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta
formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle
regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione
alla partecipazione delle strutture formative di competenza
regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti
secondo le modalita' previste dall'articolo 7, comma 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile
e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica
e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da
definire nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro
statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è
aggiunta la seguente: "i/octies) le erogazioni liberali
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali
e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale
di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta
la seguente: "o/bis) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari
senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione
di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica
e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione
che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca
o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.";
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "e i/quater)"
sono sostituite dalle seguenti: ", i/quater) e i/octies)".
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di
euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità
esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo
5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che
a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per la determinazione delle somme da vincolare
su ciascuna delle predette contabilita' speciali ai fini del
relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo
due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari
sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma
3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta
esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto
coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non
superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti
le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli
concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate,
sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere
dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
8/bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dell'articolo 1 dopo le parole: "costituito
dal sistema" sono aggiunte le seguenti: "dell'istruzione
secondaria superiore" e conseguentemente le parole: "dei
licei" sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "Esso
e' il secondo grado in cui" sono sostituite dalle seguenti:
"Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1,
comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo
ciclo";
b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3
e C/8 sono soppressi;
c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i
riferimenti agli articoli 6 e 10;
d) all'allegato B le parole da: "Liceo economico"
fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo
tecnologico" fino alla fine sono soppresse.
8/ter. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse
le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti
tecnici e professionali.
8/quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto
dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il
contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico
nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si
applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione
e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo
o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima.
Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle
stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni
anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate
ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
8/quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dopo le parole: "di domicilio," sono
inserite le seguenti: "ovvero del comune dove e' ubicata
la sede di lavoro,".
8-sexies. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile,
ed in deroga all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore
e' soggetto esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di
mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione
dell'obbligazione garantita.
8/septies. Il creditore e' tenuto a rilasciare al debitore quietanza
attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere
al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni
dalla stessa data, secondo le modalita' di cui al comma 8-octies
e senza alcun onere per il debitore.
8/octies. L'Agenzia del territorio, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con proprio provvedimento determina le
modalita' di trasmissione della comunicazione di cui al comma
8-septies, anche in via telematica, tali da assicurare la provenienza
della stessa dal creditore o da persona da questo addetta o
preposta a qualsiasi titolo.
8/novies. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo
un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio
ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi
alla scadenza dell'obbligazione, con le modalita' previste dal
codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca
permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al
ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in
margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende
comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di
cui al presente comma.
8/decies. Decorso il termine di cui al comma 8-septies il conservatore,
accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo
comma secondo modalita' conformi alle previsioni del comma 8-octies
ed in mancanza della comunicazione di cui al comma 8-novies,
procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno
successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque
conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
comma 8-septies.
8/undecies. Ai fini dei commi da 8-sexies a 8-terdecies non
e' necessaria l'autentica notarile.
8/duodecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies
trovano applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Dalla medesima data decorrono i termini di
cui ai commi 8-septies e 8-novies per i mutui immobiliari estinti
a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge
di conversione e sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui
ai commi da 8-sexies a 8-undecies e le clausole in contrasto
con le prescrizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-terdecies
sono nulle e non comportano la nullita' del contratto.
8/terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8/sexies a 8/duodecies
estinti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e la cui ipoteca non sia stata
ancora cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma
8/septies decorre dalla data della richiesta della quietanza
da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
8/quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 8-sexies
a 8-terdecies del presente articolo e di cui agli articoli 7
e 8 trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti,
anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria
ai loro iscritti.
8/quinquiesdecies. Al fine di consentire che la realizzazione
del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti
e modalita' competitivi conformi alla normativa vigente a livello
nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti
di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di
investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto
dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti
dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e
del debito pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente
Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta
Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle
relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla
linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni,
e successive loro integrazioni e modificazioni;
b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata
al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo
5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni,
nella parte in cui consente di proseguire nel rapporto convenzionale
con la societa' TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione
della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta
Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
8-sexiesdecies. Gli effetti delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies
si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti
o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors
in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le
successive modificazioni ed integrazioni.
8-septiesdecies. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente
o tramite societa' del gruppo all'accertamento e al rimborso,
anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina
di cui al comma 8-duodevicies, degli oneri delle attivita' progettuali
e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei
limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente
documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8-duodevicies. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato
al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza
o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà
dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto
con l'interesse pubblico".
8-undevicies. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30
giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-finanziari
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 8-quinquiesdecies a 8-duodevicies, con particolare riferimento
alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità.
8-vicies. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione
per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite.
8-vicies semel. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Art. 14.
(Soppresso)
Art. 15.
(Soppresso)
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