| Circolare
Ministeriale del 28.09.07 sul d.l. 4.07.2007, n.233”
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi
Ufficio D2 - Disciplina del commercio
Via Sallustiana. 53 00 187 Roma
Tel 06/47055386 Fax 06/47055357
PROT. A! 0008426 DEL 28.09.2006
INDIRIZZI VARI
CIRCOLARE n. 3603/C
Oggetto: Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248. Artt. 3, 4
e 11. Circolare esplicativa
Premessa
Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti alla Direzione
generale e a quanto emerso nell'incontro tenutosi il 18 settembre
u.s. con i rappresentanti regionali sugli artt. 3, 4 e 11 del
decreto legge in oggetto, convertito con modificazioni nella
legge 4 agosto 2006, n. 248; pubblicata sulla G.U. 11 agosto
2006, n. 186, si forniscono 1e seguenti precisazioni .
In via preliminare, si richiama 1'attenzione sull'art. 3, comma
4; della legge il quale dispone che: "Le Regioni e gli
Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari
ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1, entro il
1° gennaio 2007"
Per effetto della citata disposizione, la presente circolare
é riferita alla legislazione statale in materia di commercio
ancora vigente negli ambiti territoriali nei quali non sia stata
esercitata dalle Regioni o dalle Province Autonome la potestà
legislativa sulla materia del commercio per effetto dell'ant.
117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale
n. 3 del 2001.
Ove detta potestà sia stata esercitata. restano vigenti
fino al predetto termine di .cui all'art. 3, comma 4; le disposizioni
legislative e regolamentari emanate dagli enti territoriali.
1 Art. 3, comma 1:
" Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario
in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione
delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà
di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità
ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché
di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme
di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti
e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117
comma, secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività
commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e di bevande
sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni(…)”
1.1 La parte preliminare dell'articolo individua le finalità
del provvedimento con riferimento alla distribuzione commerciale,
i principi costituzionali a garanzia dell'intervento e 1''ambito
della materia interessata.
Gli obiettivi del provvedimento sono quelli di garantire un
regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità
e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché
di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme
di condizioni di acquisto di prodotti e servizi sul territorio
nazionale.
In tal senso vengono richiamate le fonti costituzionali della
potestà legislativa dello Stato, ossia la "tutela
della concorrenza" e la "determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
".
Il primo periodo del comma 1 dell'art. 3 individua le attività
economiche alle quali si applicano le disposizioni del provvedimento.
Con riferimento agli ambiti territoriali nei quali vige la disciplina
statale, trattasi, visto il richiamo alle "attività
commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 11 4, e di somministrazione di alimenti e bevande ",
delle attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio
in sede fissa, delle attività al dettaglio svolte tramite
forme speciali di vendita, dell'attività di vendita al
dettaglio sulle aree pubbliche di cui al d. lgs. n. 114, nonché
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
Le disposizioni in discorso, quindi, non hanno effetti sulle
attività espressamente escluse dall'applicazione della
disciplina del citato d. lgs. n. 114 (cfr. art. 4, comma 2)
e sulle attività commerciali disciplinate da leggi di
settore (ad es. d. lgs. 24 aprile 2001, n. 170).
2 Art. 3, comma 1, lettera a):
"(…) le attività commerciali, come individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione
di alimenti e bevande, sono svolte senza (...): a) l'iscrizione
a registri abilitanti ovvero il possesso di requisiti professionali
soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti
salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione
degli alimenti e delle bevande (...)"
2.1 In nome del principio costituzionale della tutela della
concorrenza. la disposizione statale intende intervenire con
1'introduzione di strumenti atti a
promuovere 1'assetto concorrenziale del mercato. A tal fine
sancisce alcuni
principi per garantire in forme appropriate e proporzionate,
la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito
dei rapporti che per la loro diretta incidenza sul mercato devono
essere tutelati da pratiche anticoncorrenziali. Intende, altresì,
ridurre gli
squilibri che possano inibire i1 corretto sviluppo del settore
e l'equilibrio
economico generale.
La norma, quindi; sancisce che; ai fini dell'avvio delle attività
economiche disciplinate dal provvedimento, vigono due prescrizioni:
a) non servono iscrizioni a registri abilitanti; b) non serve
il possesso di requisiti professionali, salvo che riguardino
il settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande.
2.2 La disposizione su riportata, negli ambiti territoriali
nei quali vige la disciplina statale, determina le conseguenze
che si riportano nel prosieguo.
2.2.1 La prescrizione che sancisce il divieto del possesso
dell'iscrizione a registri abilitanti si riferisce al Registro
degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'art. 1 della legge 11 giugno
1971, n. 426, espressamente richiamato dall'art. 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287, non esistendo nella disciplina vigente
alcun altro Registro abilitante ai fini dell'avvio delle attività
oggetto delle disposizioni in discorso.
Di conseguenza, il Registro degli esercenti il commercio per
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
è da ritenersi soppresso dal 4 luglio 2006, data di entrata
in vigore del decreto legge n. 223, convertito nella legge 6
agosto 2006, n. 248.
Per effetto della soppressione del Registro degli esercenti
il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti
e bevande, deve ritenersi soppresso anche il requisito del superamento
degli esami presso le Camere di commercio previsto dall'art.
2, comma 2, lettera c), ultimo periodo, della citata legge n.
287; direttamente finalizzato all' iscrizione.
Con riferimento a quanto precisato, si richiama .il parere della
scrivente 1 agosto 2006, n. 7084, in risposta ad un quesito
dell'Unioncamere, con il quale, riguardo alle problematiche
relative al periodo transitorio, si è ritenuto, al fine
di non pregiudicare gli interessi e le aspettative dei cittadini
che hanno presentato istanza presso le Camere di commercio in
data antecedente al 4 luglio 2006, che i relativi esami possano
essere svolti e che il superamento dei medesimi possa essere
ritenuto valido ai limitati fini del riconoscimento del requisito
professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione
di alimenti e bevande.
2.2.2 I soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro
esercenti il commercio per l'attività di somministrazione
di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data
di entrata in vigore del citato decreto legge n. 223; possono
essere ritenuti in possesso del requisito professionale.
2.2.3 A seguito della soppressione del Registro degli esercenti
il commercio per 1'attività di somministrazione di alimenti
e bevande e de2li esami, il requisito della pratica commerciale,
ovvero l'avere `prestato servizio, per almeno due anni negli
ultimi cinque, presso imprese esercenti attività di somministrazione
di alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati
addetti alla somministrazione, alla produzione o all'am7ninìsfrario7ie
o, se trattasi dì coniuge, parente o affine entro il
terzo -rado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore
" (cfr. art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge n.
287); può essere ritenuto valido ai fini della dimostrazione
del possesso della qualificazione professionale, analogamente
a quanto già previsto ai fini dell'avvio dell'attività
di vendita nel settore alimentare V dal d. lgs. n. 114 (cfr.
ant. 5. comma 5; lett. b).
2.2.4 L'art. 3, comma l; lett. a), fa salvi i requisiti professionali
so~~ettivi riguardanti il settore alimentare e quello della
somministrazione di alimenti e bevande.
Ciò significa che ai fini dell'accesso a11'attività
di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare e
all'attività di somministrazione di alimenti e bevande
il possesso dei requisiti professionali resta obbligatorio.
Trattasi, in base alle norme attualmente vigenti, dei requisiti
previsti dall'art. 5, comma 5, lettere a) e b), del d. lgs.
n. 114, per l'avvio dell'attività di vendita nel settore
alimentare e di quelli previsti dall'art. 2, comma 2; lettera
c), con esclusione ovviamente dell''esame, e dall'art. 2, comma
3, con esclusivo riferimento alla pratica commerciale; della
legge n. 287, per 1'attività di somministrazione di alimenti
e bevande.
VV
2.2.5 Per effetto delle nuove disposizioni la verifica del possesso
e della validità dei requisiti professionali -ai fini
dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti
e bevande è competenza dei Comuni, ai quali, pertanto,
spetta l'onere di attivare tutte le procedure necessarie alla
verifica secondo le disposizioni vigenti, in caso di istanze,
dichiarazioni di inizio di attività o comunicazioni che
riguardino il settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Ai predetti enti spetta; altresì, la verifica del possesso
dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2, comma
4, della legge n. 287 ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività
di somministrazione di alimenti e bevande.
Con riferimento a quanto sopra, si richiama 1'attenzione su
quanto disposto in materia di semplificazione amministrativa
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
nonché, in materia di dichiarazioni sostitutive, dal
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riguardo agli
artt. 38, 46 e 47 in materia di auto certificazioni, nonché
all'art. 76 applicabile in caso di dichiarazioni mendaci.
Allo stato attuale, infatti, nel caso di avvio di attività
di somministrazione di alimenti e bevande; il possesso dei requisiti
professionali e di onorabilità previsti può essere
comprovato con dichiarazioni sottoscritte dal soggetto interessato,
ferme restando in capo al Comune, competente per territorio,
le opportune verifiche nei termini e secondo le modalità
previste dalle nonne vigenti.
3 Art. 3, comma 1, lett. b):
"(…) le attività commerciali, come individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, ra. 114, e di somministrazione
di alimenti e bevande, sono svolte senza (...): b) il rispetto
di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali
appartenenti alla medesima tipologia dì esercizio (...)
"
3.1 La disposizione sancisce 1 'incompatibilità con il
principio di tutela della concorrenza della prescrizione del
rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizi.
Di conseguenza, con riferimento alle attività commerciali
di vendita e di somministrazione, oggetto della norma (cfr.
punto 1.1); non sono ammissibili previsioni normative o programmazioni
che stabiliscano un vincolo fondato sulla distanza fra gli esercizi.
4. Art. 3, comma 1, lett. c):
"(…) le attività commerciali come individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dì somministrazione
dì alimenti e bevande, sono svolte senza (...): c) le
limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto
negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore
alimentare e non alimentare (...)"
4.1 La disposizione sancisce l'incompatibilità con
il principio di tutela della concorrenza della prescrizione
di limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto
negli esercizi commerciali fatta salva la distinzione tra settore
alimentare e non alimentare.
In conseguenza dell'utilizzo, nel contenuto testuale della norma,
dei termini "esercizi commerciali” e "settore
alimentare e non. alimentare" si ritiene che la disposizione
sia riferita a-li esercizi di vendita in sede fissa e che non
comporti conseguenze sulla programmazione del territorio nel
caso di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche.
Il principio introdotto intende impedire che all'interno del
settore alimentare o non alimentare siano posti obblighi, riserve
o limitazioni con riferimento ai prodotti esitabili, fatto salvo,
ovviamente, il rispetto, ove sussistano, dei requisiti igienico
sanitari previsti.
La prescrizione va riferita, quindi, anche ai casi di eventuale
programmazione territoriale caratterizzata dalla previsione
di ulteriori suddivisioni all'interno del settore merceologico
alimentare o non alimentare, con riferimento a categorie merceologiche.
Si ritiene che il principio enunciato a tutela della concorrenza
non sia applicabile nel caso in cui prescrizioni relative a
limitazioni dell'assortimento merceologico siano emanate per
finalità di valorizzazione e salvaguardia delle aree
o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico
o ambientale e, pertanto, per finalità costituzionalmente
garantite.
5. Art. 3, comma 1, lett. d):
"(…) le attività commerciali, come individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione
di alimenti e bevande, sono svolte senza (…): d) il rispetto
di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate
sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale
(-..) "
5.1 La disposizione sancisce 1 'incompatibilità con
il principio di tutela della concorrenza della prescrizione
del rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite
o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale
sub regionale.
Non sono pertanto ammissibili eventuali programmazioni fondate
sulla fissazione di volumi di vendite o quote massime di mercato,
comunque individuate, riferite ad ambiti territoriali predefiniti,
che non trovano riscontro nella normativa e nella giurisprudenza
statale e comunitaria riguardante la tutela della concorrenza.
Una programmazione che preveda una siffatta valutazione, può
determinare, infatti, ingiustificate distorsioni della concorrenza.
in quanto è in grado di impedire la crescita delle imprese
e il conseguimento di economie di scala che; nei contesti di
mercato caratterizzati dalla presenza di qualificati concorrenti;
possono condurre a benefici per i consumatori.
Tale programmazione avrebbe l'effetto, pertanto, di limitare
l'esercizio dell'attività imprenditoriale senza tutelare
la concorrenza e i consumatori, recando al contrario un potenziale
danno agli stessi.
6. Art. 3, comma 1, lett. e) ed f):
"(...) le attività commerciali, come individuale
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114(…) sono
svolte senza (…): e) la fissazione di divieti ad effettuare
vendite promozionali a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni
di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite
promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi
commerciali, tranne che nei periodi immediatamente
precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti
(...) ".
6.1 In nome del principio costituzionale della tutela della
concorrenza, la disposizione liberalizza le vendite promozionali,
per consentire ai consumatori di accedere a prezzi vantaggiosi
e alle imprese di operare con la massima libertà di iniziativa.
Detta modalità di offerta, pertanto, non può essere
soggetta a limitazioni temporali, quantitative e procedurali.
L'unica limitazione ammissibile concerne la fissazione di un
periodo antecedente a quello di svolgimento delle vendite di
fine stagione nel quale le vendite promozionali possono essere
vietate.
6.2 Per quanto concerne la parte della disposizione che, nel
prevedere la possibilità di stabilire limiti alle vendite
promozionali nei periodi immediatamente precedenti i saldi di
fine stagione, fa rinvio al caso dei "medesimi prodotti
'', si precisa che l'espressione è correlata alla circostanza
che le due diverse modalità di vendita possono avere
ad oggetto prodotti non necessariamente coincidenti. Da ciò
consegue che il termine "medesimo" va inteso come
riferito non al singolo prodotto ma alla medesima merceologia
di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle
vendite di fine stagione.
6.3 Considerato che ogni forma di promozione deve essere svolta
dall'imprenditore in modo corretto, con particolare riguardo
alla chiarezza e alla veridicità delle informazioni da
fornire all'eventuale acquirente, resta ferma la disposizione
di cui all'art. 15, comma 5, del d. lgs. n. 114 che prevede
che "lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso
in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere
comunque esposto ". Al riguardo si precisa che non è
contenuto ne11'art. 15, l'obbligo di indicazione del prezzo
scontato o ribassato: è evidente, comunque, che per l'assolvimento
degli obblighi di legge in materia di pubblicità dei
prezzi, conseguentemente al combinato disposto degli artt. 14
e 15 del d. lgs. n. 114. è necessario indicare in caso
di vendita promozionale, oltre al prezzo di vendita originario
e alla percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente
praticato; cioè scontato.
7 Art. 3, comma 2:
"Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione,'.
7.1 Come espressamente previsto, restano compatibili con il
principio di tutela della concorrenza e; quindi; vigenti le
disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi
di fine stagione. Trattasi, nel primo caso, delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, e, nel secondo caso,
delle disposizioni emanate dagli enti territoriali regionali,
in attuazione dell'art. 15, comma 6, del d. lgs. n. 114; in
materia di vendite di fine stagione.
Con riferimento alle vendite correlate ad eventi straordinari
ed eccezionali dell'azienda (c.d. vendite di liquidazione);
resta ferma la competenza degli enti territoriali regionali
a valutare 1'eventuale emanazione di disposizioni confermative
o correttive della normativa vigente nel rispetto dei principi
a tutela della concorrenza introdotti dall'art. 3.
8 Art. 3, comma 1, lett. f/bis):
"(...) le attività commerciali come individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione
di alimenti e bevande, sono svolte senza (...): f/bis) il divieto
0 l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo
immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di
vicinato , utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
8.1 La disposizione introduce il principio in base al quale
negli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in -cui
siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al
settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti
di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto
alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.
Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda
e l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per
quanto concerne gli arredi, richiamati nella disposizione, è
di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all'attività
consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto
dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti
di gastronomia.
In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi
di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità
analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991; n. 287.
Detta legge, infatti, nel disciplinare l'attività di
somministrazione, stabilisce, all'art. 1 comma 1 che "per
somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto"
che si esplicita, in "tutti i casi in cui gli acquirenti
consumano i prodotti nei locali dell'esercizio 0 in una superficie
aperta al pubblico, all'uopo attrezzati”.
Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati
dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature
tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione
, né può essere ammesso, in quanto espressamente
vietato dalla norma, il servizio assistito.
Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire
l'effettiva applicazione della disposizione e per garantire
le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo negli esercizi
di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza
ed alla capacità ricettiva del locale; nonché
la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
9 Art. 3, comma 3:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1”.
9.1 Per effetto dell'art. 3; comma 1, lettera a); come precisato
al punto 2.2 il Registro degli esercenti il commercio e i relativi
esami presso le Camere di commercio, ai fini dell'ottenimento
dell'iscrizione sono soppressi; a far data dal 4 luglio 2006.
Stante la norma di cui all'art. 3, comma 3, del decreto sono
da ritenersi, quindi; abrogati i seguenti articoli: artt. 1,
2, 4, 8 e 10 della legge 11 giugno 1971; n. 426; gli artt. 1,
2; 3, 4, 5, 12, 14; 15, 17, 18, 20, 21; 22, 25, 27 e 29 del
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e 1 'art. 2, comma
2, della legge 5 gennaio 1996, n. 25.
Sono da ritenersi, invece, soppressi tutti i termini e le locuzioni
che citano il Registro e gli esami suddetti, contenuti nei testi
delle disposizioni della legge 25 agosto 1991; n. 287. Trattasi
dei termini e delle locuzioni contenuti nell'ant. 2, nell'art.
3 comma l, nell'4, comma 1; lettera b), e dell' art. 7 della
legge n. 287;
9.2 Con riferimento all'ultimo periodo del punto precedente
e, nello specifico, alle soppressioni di testo indicate, si
precisa che, in base alla nuova disciplina, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione e della presentazione della dichiarazione
di inizio dell'attività, nonché ai fini della
voltura e della decadenza e revoca del titolo per l'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande,
ove le disposizioni richiamano la circostanza del possesso o
della perdita del requisito della iscrizione nel Registro, il
rinvio è da intendersi riferito al possesso o alla perdita
dei requisiti per 1'avvio e per l'esercizio dell'attività
previsti dall'art. 2, com7ni 2 e 4. della legge n. 287.
9.3 Per effetto dell'art. 11 del decreto sono soppresse le
commissioni provinciali e comunali istituite dall'articolo 6
della legge n. 287. Stante il disposto dell'art. 3, comma 3,
è da ritenersi abrogato 1' art. 6 della legge n. 287.
Sono da ritenersi soppressi, invece, tutti i termini e le locuzioni
che citano le commissioni in discorso, contenuti nei testi delle
disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287 e nell'ant.
2 della citata legge n. 25. Trattasi delle disposizioni di cui
al1'3, commi 1 e 5; a11'art. 5, comma 2, della legge n. 287
e all'art. 2, comma l, della legge n. 25.
10 Art 4, comma 2-bis:
"E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui
al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria
produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e
gli arredi dell'azienda con ['esclusione del servizio assistito
di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".
10.1 La disposizione consente il consumo sul posto nel caso
di tutti i titolari di impianti di panificazione, sia quelli
già in attività autorizzati in base alla legge
n. 100?. del 1956 sia ai nuovi impianti soggetti a dichiarazione
di inizio attività . Con riferimento alle modalità
applicative della disposizione, si rinvia quanto precisato al
punto 8.
11 Art 11, comma 1:
"Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo
6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono
svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti
amministrativi".
11.1 Trattasi della commissione comunale nei comuni con popolazione
superiore a diecimila abitanti e della commissione provinciale
nei comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti,
istituite dall'art. 6 della legge n. 287 (cfr. anche all'art.
3, commi 1 e 5 e art. 5; comma 2). Per effetto della soppressione
sancita dall'art. ll, comma 1; del decreto ali atti di programmazione
sono adottati dagli enti locali competenti per territorio sulla
base delle disposizioni di cui alla citata legge n. 287. Resta
fermo, ovviamente, il rispetto delle -
norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo
di cui alla citata legge n. 241 e successive modificazioni.
12 Art. 11, comma 3:
"Della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 1 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Industria del
commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive
modificazioni, non possono .far parte gli iscritti al ruolo
degli agenti dì affari in mediazione"
12.1 La disposizione prevede l'esclusione degli iscritti nel
ruolo degli agenti di affari in mediazione dalla commissione
giudicatrice prevista dall'art. 1 del DM 7 ottobre 1993, n.
589, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al D.M.
21 dicembre 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità
degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo.
Di conseguenza le commissioni di esame a far data dal 4 luglio
2006 sono costituite da soli tre membri ( il Segretario Generale
della Camera di commercio, che la presiede, e due docenti di
scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono
le prove di esame), invece dei precedenti cinque con l'esclusione,
quindi, dei rappresentanti della categoria interessata.
IL MINISTRO
(F.to Pier Luigi Bersani)
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